L'indegnità è un istituto che risale al diritto romano ed è giunto
fino agli ordinamenti attuali: in base ad esso, coloro che hanno
arrecato gravi offese (come l'omicidio) alla persona del de cuius o
hanno gravemente leso la sua libertà di fare testamento, non possono
essere suoi eredi o legatari. L'indegnità opera a prescindere dalla
volontà del de cuius, in quando risponde ad un'esigenza di interesse
pubblico, ripugnando alla coscienza sociale che possa succedere al
defunto chi ha tenuto certi comportamenti nei sui confronti.
A differenza dell'indegnità, la diseredazione opera a seguito di una
dichiarazione di volontà espressa dal de cuius nel testamento
(cosiddetta disposizione negativa) ed esclude dalla possibilità di
essere erede chi avrebbe altrimenti potuto esserlo in virtù della
successione legittima. La diseredazione in senso stretto si distingue
dalla preterizione, che si ha quando il testatore ha lasciato ad
altri, ma nulla ad un soggetto che sarebbe stato suo erede in virtù
della successione legittima.
Anche la diseredazione, come l'indegnità, risale al diritto romano,
ma ha ricevuto diversa accoglienza negli ordinamenti attuali. Essa,
infatti, non era stata recepita dal Code Napoléon e tutt'oggi alcuni
ordinamenti che si rifanno a quel codice, come l'Italia e la Francia,
l'ammettono solo nella misura in cui non priva i legittimari della
quota loro riservata. La diseredazione è, invece, ammessa da altri
ordinamenti di civil law (Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Grecia
ecc.) e dagli ordinamenti di common law, anche nei confronti di
eventuali legittimari ricorrendo una giusta causa o gravi motivi.
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