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lunedì 27 gennaio 2014

Indegnità e diseredazione

 L'indegnità è un istituto che risale al diritto romano ed è giunto fino agli ordinamenti attuali: in base ad esso, coloro che hanno arrecato gravi offese (come l'omicidio) alla persona del de cuius o hanno gravemente leso la sua libertà di fare testamento, non possono essere suoi eredi o legatari. L'indegnità opera a prescindere dalla volontà del de cuius, in quando risponde ad un'esigenza di interesse pubblico, ripugnando alla coscienza sociale che possa succedere al defunto chi ha tenuto certi comportamenti nei sui confronti.
A differenza dell'indegnità, la diseredazione opera a seguito di una dichiarazione di volontà espressa dal de cuius nel testamento (cosiddetta disposizione negativa) ed esclude dalla possibilità di essere erede chi avrebbe altrimenti potuto esserlo in virtù della successione legittima. La diseredazione in senso stretto si distingue dalla preterizione, che si ha quando il testatore ha lasciato ad altri, ma nulla ad un soggetto che sarebbe stato suo erede in virtù della successione legittima.
Anche la diseredazione, come l'indegnità, risale al diritto romano, ma ha ricevuto diversa accoglienza negli ordinamenti attuali. Essa, infatti, non era stata recepita dal Code Napoléon e tutt'oggi alcuni ordinamenti che si rifanno a quel codice, come l'Italia e la Francia, l'ammettono solo nella misura in cui non priva i legittimari della quota loro riservata. La diseredazione è, invece, ammessa da altri ordinamenti di civil law (Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Grecia ecc.) e dagli ordinamenti di common law, anche nei confronti di eventuali legittimari ricorrendo una giusta causa o gravi motivi.


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