L'art. 2, commi 47 e seguenti, della legge 24 novembre 2006, n. 286
(in Suppl. ord. n. 223 alla G.U. n. 277 del 28 novembre 2006), di
conversione del d.l. 3 ottobre 2006, n.262 (in G.U. n. 230 del
3.10.2006), ha ripristinato l'imposta sulle successioni, a decorrere
da quelle aperte a partire dal 3 ottobre 2006. E' quindi venuta meno,
retroattivamente, la diversa disciplina già dettata dall'art. 6 del
medesimo decreto legge n. 262/2006. La disciplina suindicata è
stata, poi, ulteriormente modificata - sempre con decorrenza dal 3
ottobre 2006 - dall'art. 1, commi da 77 a 79, della legge 27 dicembre
2006 n. 296 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006), in vigore dal 1°
gennaio 2007.
L'imposta sulle successioni trova la propria disciplina nel d. lgs.
31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre
2001; ciò significa che tutte le successive aggiunte e modifiche,
inserite nel corpo del medesimo testo unico, sono irrilevanti e
devono essere considerate come non scritte.
La struttura dell'imposta sulle successioni è, salve le diverse
aliquote ora previste, sostanzialmente quella risultante dalle
modifiche apportate al t.u. dalla legge n. 342/2000 (su cui cfr. la
Circ. Min. Fin. 16 novembre 2000 n. 207/E); in particolare, l'imposta
di successione non colpisce - a differenza di quanto avveniva prima
del 2000 - l'asse ereditario globale, ma unicamente le singole
attribuzioni in capo ad eredi o legatari.
La nuova imposta sulle successioni riguarda tutti i beni e diritti,
mobiliari ed immobiliari, oggetto di trasferimento, salve le
eccezioni espressamente previste dalla legge. Comprende quindi, ad
esempio, oltre al denaro, qualsiasi tipo di rapporto bancario, saldi
di conti correnti, titoli, quote di fondi comuni di investimento ed
altri valori mobiliari (per i quali, pertanto, le banche, ai sensi
dell'art. 48 t.u., dovranno nuovamente richiedere agli eredi prova
della presentazione della dichiarazione di successione, salvo che
nell'ipotesi di esenzione dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione, ex art. 28, comma 7, t.u.).
Per l'imposta sulle successioni è prevista una franchigia in tre
casi (art. 2, commi 48 e 49-bis, del d.l. n. 262/2006):
nei
trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta,
fino all'importo,
per
ciascun beneficiario, di 1.000.000 di euro;
nei
trasferimenti a favore dei fratelli e delle sorelle fino
all'importo, per ciascun beneficiario, di 100.000 euro;
nei
trasferimenti a favore di persona portatrice di handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, fino
all'importo di 1.500.000 euro.
L'art. 2, comma 51, del d.l. n. 262/2006, prevede il successivo
aggiornamento di tali franchigie, con cadenza quadriennale, con
decreto ministeriale, tenendo conto dell'indice del costo della vita.
In relazione alla previsione dell'art. 2, comma 49-bis, del d.l. n.
262/2006 (soggetti con handicap riconosciuto grave), la franchigia si
applica a prescindere da qualsiasi rapporto di parentela con il de
cuius. Il rinvio alla legge n. 104/1992 comporta l'applicazione
dell'art. 3 di quest'ultimo provvedimento: per cui "è
persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione" (art. 3, comma 1); "qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità" (art. 3, comma 3). Ai sensi del
successivo art. 4 della legge n. 104/1992, "gli accertamenti
relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva
individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle
unità sanitarie locali", con le ulteriori modalità
prescritte nel medesimo articolo.
Tuttavia, ai fini delle agevolazioni fiscali, deve riconoscersi, in
conformità ai principi generali dettati dal d.p.r. n. 445/2000, la
possibilità di autocertificare la situazione di grave handicap
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da allegarsi alla
dichiarazione di successione).
L'art. 1, comma 78, della legge n. 296/2006 - come modificato
dall'art. 1, comma 31, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - ha poi
introdotto un'ipotesi di totale esenzione da imposta sulle
successioni, aggiungendo il comma 4-ter all'art. 3 del d. lgs. n.
346/1990. In particolare, ai sensi di quest'ultima disposizione, i
trasferimenti successori a favore dei discendenti e del coniuge, di
aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono
soggetti all'imposta. Ove nell'azienda siano compresi beni immobili,
il richiamo dell'art. 3 del d. lgs. n. 346/1990 da parte degli artt.
1, comma 2, e 10, comma 3, del d. lgs. n. 347/1990 comporta, altresì,
l'esenzione da imposte ipotecarie e catastali.
Trattandosi di quote sociali o azioni di società per azioni e in
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società
cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel
territorio dello Stato, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il
controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano
l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di
successione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto
della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della
sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del d. lgs. n. 471/1997
e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta
medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Coordinando la disposizione in esame con quella contenuta nel comma
48, deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui i discendenti o il
coniuge non rendano, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione, la dichiarazione di impegno a
proseguire l'attività di impresa, si applica il trattamento
ordinario (e quindi la franchigia di 1.000.000 di euro); con la
conseguenza che, allorché il valore dell'azienda o delle
partecipazioni sociali, unitamente a quello degli altri cespiti
oggetto di successione sia di sicuro inferiore alla suddetta
franchigia, non vi sarà alcuna convenienza ad usufruire
dell'esenzione in oggetto.
Le agevolazioni per la prima casa sono applicabili, nei termini
previsti dall'art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n.
342, e quindi in base alle regole ed alla relativa interpretazione
precedentemente applicate (risultando così superata la diversa
disciplina contenuta nel d.l. n. 262/2005, nel testo anteriore alla
conversione in legge).
In relazione alla franchigia per i beni devoluti al coniuge o a
parenti in linea retta, la relativa disciplina deve essere coordinata
con le previsioni del testo unico, che prevedono da un lato che non
vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e
ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un
valore non superiore ad euro 25.822,84, e non comprende beni immobili
o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze
ereditarie queste condizioni vengano a mancare (art. 28, comma 7, del
d. lgs. n. 346/1990); dall'altro, che chi omette di presentare la
dichiarazione della successione è punito, se non è dovuta imposta,
con la sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro 1.032,91 (art.
50 del d. lgs. n. 346/1990).
Ne consegue che nelle suddette successioni a favore del coniuge o di
parenti in linea retta, in cui non siano compresi beni immobili,
esiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, anche se non
vi è obbligo di pagamento di imposta, anche se il valore è
inferiore ad un milione di euro.
Sono pertanto da distinguersi - ricorrendo la fattispecie della
successione avente ad oggetto beni e diritti diversi dagli immobili,
a favore di parenti in linea retta e coniuge, tre casi:
attivo
ereditario di valore non superiore ad euro 25.822,84, alle
condizioni di cui sopra: non deve essere presentata la
dichiarazione, né pagata alcuna imposta (o sanzione);
attivo
ereditario di valore superiore ad euro 25.822,84 fino ad euro
1.000.000: occorre presentare la dichiarazione (a pena di sanzioni),
ma non deve essere pagata alcuna imposta;
attivo
ereditario di valore superiore ad euro 1.000.000: deve essere
presentata la dichiarazione, e pagata l'imposta di successione.
Le nuove aliquote (previste dall'art. 2, commi 48 e 49-bis, del d.l.
n. 262/2006) sono le seguenti:
Successione
avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi
natura, devoluta a favore del coniuge o di parenti in linea retta:
Imposta di successione: 4 % (sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, euro 1.000.000)
Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili) - oppure 168
se prima casa per almeno uno dei beneficiari (€ 200 se la data
di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)
Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili) - oppure 168
se prima casa per almeno uno dei beneficiari (€ 200 se la data
di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)
Successione
avente ad oggetto aziende o partecipazioni sociali a favore dei
discendenti, che si impegnano a proseguire l'attività d'impresa o a
detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni
dalla data di apertura della successione:
Imposta
di successione: esente
Imposta ipotecaria: esente
Imposta catastale: esente
Successione
avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi
natura, devoluta a favore di fratelli e sorelle:
Imposta di successione: 6 % (sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, euro 100.000);
Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili) - oppure 168
se prima casa per almeno uno dei beneficiari (€ 200 se la data
di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)
Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili) - oppure 168
se prima casa per almeno uno dei beneficiari (€ 200 se la data
di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)
Successione
avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi
natura, devoluta a favore di parenti fino al quarto grado e di
affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino
al terzo grado (con esclusione del coniuge, dei parenti in linea
retta, dei fratelli e sorelle):
Imposta di successione: 6 %
Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili) - oppure 168
se prima casa per almeno uno dei beneficiari (€ 200 se la data
di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)
Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili) - oppure 168
se prima casa per almeno uno dei beneficiari (€ 200 se la data
di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)
Successione
avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi
natura, devoluta a favo re di parenti oltre il quarto grado, e di
affini in linea collaterale oltre il terzo grado, nonché a favore
di estranei:
Imposta di successione: 8 %
Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili) - oppure 168
se prima casa per almeno uno dei beneficiari (€ 200 se la data
di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)
Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili) - oppure 168
se prima casa per almeno uno dei beneficiari (€ 200 se la data
di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)
Successione
avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi
natura, devoluta a favore di persone fisiche con handicap
riconosciuto grave:
Imposta di successione: l'aliquota applicabile in base al rapporto
di parentela, affinità o coniugio (sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, euro 1.500.000)
Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili) - oppure 168
se prima casa per almeno uno dei beneficiari (€ 200 se la data
di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)
Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili) - oppure 168
se prima casa per almeno uno dei beneficiari (€ 200 se la data
di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)
Terreni
agricoli o montani (art. 14, comma 2, legge n. 383/2001):
Come nei precedenti punti 6, con la precisazione che il totale
delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa
sugli immobili dell’asse ereditario costituiti da terreni
agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale
dei terreni medesimi.
Terreni
e fabbricati di ogni tipo devoluti a favore di enti pubblici o altri
enti previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 346/1990:
Imposta di successione: esente
Imposta ipotecaria: esente
Imposta catastale: esente
Titoli
del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni
ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonché
gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni
altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di
legge:
Imposta di successione: esente.
Ai sensi dell'art. 69, comma 7, della legge n. 342/2000, le
disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del d.p.r. 29
settembre 1973 n. 600 si applicano, ad esclusione delle condizioni
contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento
all'imposta sulle successioni.
Pertanto, ai sensi del comma 1 del suddetto art. 37-bis, "sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i
negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche,
diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento
tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti
indebiti". A norma del successivo comma 2, "l'amministrazione
finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli
atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte
determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte
dovute per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione".
Peraltro, a norma dell'art. 37-bis, comma 8, "le norme
tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi,
limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni
soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono
essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi".
La nuova disciplina relativa all'imposta di successione si applica
alle successioni apertesi a partire dal 3 ottobre 2006 (art. 2, comma
53, del d.l. n. 262/2006; art. 1, comma 79, della legge n. 296/2006).
Permane l'obbligo di autoliquidazione, da parte degli eredi e
legatari, delle sole imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta di
bollo e delle tasse ipotecarie (introdotto dall'art. 11 del d.l. 28
marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140).
L'imposta di successione è, invece, liquidata dall'ufficio (art. 33
del d. lgs. N 346/1990). E' stata abrogata (art. 2, comma 52, lett.
b, del d.l. n. 262/2006) la previsione della possibilità di
anticipato pagamento dell'imposta sulle successioni (già contenuta
nell'art. 12, commi 1-bis e 1-ter, del t.u.).
E' abrogato (art. 2, comma 52, lett. a, del d.l. n. 262/2006) l'art.
7, comma 2-quater, del d. lgs. n. 346/1990, ai sensi del quale le
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis (che prevedevano le precedenti
franchigie) non si applicavano qualora il beneficiario si fosse
avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3 t.u. (che a
loro volta disciplinano il "coacervo", ai fini
dell'erosione della franchigia, tra più donazioni), nei limiti di
valore di cui avesse usufruito della franchigia medesima. L'art. 7,
comma 2-quater, t.u., introdotto dall'art. 69 della legge n.
342/2000, mirava quindi a risolvere il problema del coacervo, sempre
ai fini dell'erosione della franchigia, tra le donazioni effettuate
in vita e la devoluzione successoria; ciò in quanto l'art. 8, comma
4, t.u. (che ancor precedentemente prevedeva il coacervo ai fini
della determinazione delle aliquote, quando queste ultime erano
fissate in misura progressiva), doveva intendersi implicitamente
abrogato a seguito dell'eliminazione della progressività
dell'imposta di successione. L'abrogazione dell'art. 7, comma
2-quater, t.u., sembrerebbe quindi comportare l'inapplicabilità del
coacervo tra donazioni e successione; ma tale interpretazione appare
irragionevole, poiché detto coacervo opera tra donazioni per effetto
dell'art. 57 t.u. Nel dubbio, appare comportamento prudente indicare
nella dichiarazione di successione gli estremi delle donazioni
effettuate a favore dei beneficiari della successione medesima (ivi
comprese le donazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 25
ottobre 2001 ed il 2 ottobre 2006).
Nella dichiarazione di successione non devono essere invece indicati
i beni alienati dal defunto negli ultimi sei mesi (a terzi, ovvero
anche ai beneficiari della successione, con atti non liberali): la
relativa previsione, già contenuta nell'art. 10 del d. lgs. n.
346/1990, è stata abrogata dall'art. 69 della legge n. 342/2000.
L'art. 2, comma 52, lettere a) e c), del d.l. n. 262/2006 abroga le
previsioni dell'art. 7, commi da 1 a 2-ter, e dell'art. 56, commi da
1 a 3, del t.u., in quanto assorbiti dalla nuova disciplina delle
aliquote e delle franchigie.
Il medesimo art. 2, comma 52, lettera d), del d.l. n. 262/2006
dispone l'abrogazione del solo art. 13, ma non degli artt. 14 ss.
della legge n. 383/2001. Pertanto:
rimane
in vigore il disposto dell'art. 14, comma 2, della legge n.
383/2001, ai sensi del quale "il totale delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli
immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o
montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni
medesimi" (la disposizione sembra doversi applicare unicamente
alle imposte ipotecarie e catastali, esclusa l'imposta di
successione);
ai
sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 383/2001, "per
gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i
legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di
successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili";
a
norma dell'art. 15, comma 3, della suddetta legge n. 383/2001, "nel
caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio
finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è
quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza
italiana; se quest'ultima non è conosciuta, l'ufficio competente è
quello di Roma".
A
proposito del realizzo di plusvalenze, occorre inoltre rilevare
quanto segue:
Cessione
di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni: ai sensi
dell'art. 67, lett. b), del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, non sono
soggette a tassazione nel caso di immobili acquisiti per successione
per causa di morte;
Cessione
di fabbricati risultanti da lottizzazione di aree: ai sensi
dell'art. 68, comma 2, del d.p.r. n. 917/1986, riguardante le
plusvalenze da lottizzazione, per i terreni di cui alla lettera a)
comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima
dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo
di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore; il costo
dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati
costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati
tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio
della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione;
Cessione
di terreni edificabili: sempre ai sensi dell'art. 68, comma 2, del
d.p.r. n. 917/1986, per i terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria, acquistati per effetto di successione mortis causa, si
assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative
denunce, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro
costo successivo inerente, nonché dell'imposta di successione;
Cessione
di partecipazioni sociali e di valori mobiliari: relativamente alle
plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni sociali e
valori mobiliari, indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma 1 dell'articolo 67 del d.p.r. n. 917/1986, ai sensi del
successivo art. 68, comma 6, nel caso di acquisto per successione si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i
titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di
apertura della successione;
Successione
nell'azienda e successiva cessione onerosa della stessa:
relativamente alla successione nell'azienda, la previsione dell'art.
16, comma 2, della legge n. 383/2001 è ora superata dalla
disposizione dell'art. 58, comma 1, del d.p.r. n. 917/1986, come
sostituito dal d. lgs. n. 344/2003, ai sensi del quale "il
trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non
costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è
assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti
del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano
anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni
dall'apertura della successione, della società esistente tra gli
eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi".
Trovano applicazione le esenzioni da imposta previste dall'art. 3 del
d. lgs. n. 346/1990. In particolare:
non
sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di
enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente
riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo
studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre
finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) e a
fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione
della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (art. 3, comma 1, del d. lgs.
n. 346/1990);
i
trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o
associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel
comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le
finalità di cui allo stesso comma, quindi l'assistenza, lo studio,
la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità
di pubblica utilità (art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 346/1990). In
tali casi il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni
dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, di avere
impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro
alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal
testatore. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al
pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui
avrebbe dovuto essere pagata (art. 3, comma 3, del d. lgs. n.
346/1990);
non
sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e
partiti politici (art. 3, comma 4-bis, del d. lgs. n. 346/1990, come
aggiunto dall'art. 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157).
In
tutti i suddetti casi, vi è esenzione da imposta sulle successioni
ai sensi del menzionato art. 3; vi è altresì esenzione da imposte
ipotecarie e catastali (art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3, del d.
lgs. n. 347/1990).
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del d. lgs. n. 346/1990, non concorrono,
tra l'altro, a formare l'attivo ereditario:
i
titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i
buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro
(art. 12, comma 1, lett. h), nonché gli altri titoli di Stato,
garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o
diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge (art. 12,
lett. i);
i
veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (art. 12,
lett. l);
i
beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite
(art. 12, lett. g). Si tratta, in particolare, dei beni culturali
che siano stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente
all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti
obblighi di conservazione e protezione. L'erede o legatario deve
presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non
debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione
particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro
identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i
beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene
l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di
conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata
all'ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della
successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine
stabilito per questa. Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso
ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali ed ambientali; la decisione di
accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro
trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio del registro
competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta
pagata.
L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima
che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la
loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di
destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento
degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo
ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà
immediata comunicazione all'ufficio del registro competente; dalla
data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine
di cui all'art. 27, comma 3 o comma 4 (art. 13).
Trovano altresì applicazione le riduzioni di imposta previste
dall'art. 25 del d. lgs. n. 346/1990; in particolare:
se
la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da
una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti,
l'imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al
tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di
anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti
oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi
anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di
imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in
entrambe (art. 25, comma 1, t.u.);
se
nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali, non
sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo,
l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è
ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta
per cento del loro valore. L'erede o legatario deve presentare
l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione,
con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia
idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico
del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta
per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche di
culturalità; l'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione
della successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di
cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell'immobile al
vincolo ivi previsto (art. 25, comma 2, t.u.);
se
nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le
costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui
all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in
linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta
dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta
dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento
della parte del loro valore complessivo non superiore ad euro
103.291,38. La riduzione compete a condizione che l'erede o
legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga
nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza
di questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale
competente allegata alla dichiarazione della successione. È
diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e
abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo
del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo
familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le
normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e
del governo del bestiame; ai fini del calcolo della forza lavorativa
il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo (art. 25,
comma 3, t.u.);
se
nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili
adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti
in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una
impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985
n. 443, e dall'art. 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta
dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta
dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento
della parte del loro valore complessivo non superiore ad euro
103.291,38, a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare
artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata
autenticata di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986 n.
917 (art. 25, comma 4, t.u.);
se
nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni
montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di
mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori
dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali
di cui all'art. 40 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, trasferiti al coniuge
o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal
beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al
quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a
condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività
imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla
data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta
condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato
termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio
competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di
tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento
dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto
essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa
all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'art. 38 (art. 25, comma 4-bis, t.u.).
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 346/1990, "si
considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e
mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale
netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o
dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico
redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di
procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso".
Ai sensi del successivo comma 3, si considera mobilia l'insieme dei
beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni,
compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo. Alla luce
dell'attuale struttura dell'imposta sulle successioni, deve ritenersi
che la presunzione debba essere riferita al valore relativo alla
quota devoluta a ciascun beneficiario (come già precisato nella
Circ. Min. Fin. 16 novembre 2000 n. 207/E).
Il valore dei beni immobili è determinato, ai sensi degli artt. 14 e
34 del d. lgs. n. 346/1990, tenendo conto del loro valore venale in
comune commercio, e relativamente ai fabbricati iscritti al catasto
dei fabbricati ed ai terreni non edificabili, è possibile avvalersi
della c.d. valutazione automatica (su base catastale).
Relativamente ad aziende e partecipazioni in società, non rileva il
valore di avviamento (cfr. gli artt. 15 e 16 del d. lgs. n. 346/1990,
come modificati dall'art. 69, comma 1, della legge n. 342/2000; e
l'art. 1, comma 78, della legge n. 296/2006, che ha aggiunto il n.
1-bis all'art. 8 del d. lgs. n. 346/1990).
Nella dichiarazione di successione devono essere indicate le
passività deducibili (artt. 20 ss. t.u.), ivi comprese in
particolare le spese mediche e funerarie; queste ultime, in
particolare, se risultanti da regolari quietanze sono deducibili in
misura non superiore ad euro 1.032,91 (art. 24 t.u.).
Il termine per la presentazione della dichiarazione è - ai sensi
dell'art. 31, comma 1, del d. lgs. n. 346/1990, come modificato
dall'art. 1, comma 78, lett. c), della legge n. 296/2006 - di un anno
dall'apertura della successione (o dagli altri eventi indicati al
comma 2 del medesimo art. 31).
Trovano nuovamente applicazione anche altre disposizioni del testo
unico, e segnatamente:
la
disciplina della dilazione di pagamento dell'imposta di successione
(art. 38 t.u.);
la
disciplina dei divieti ed obblighi a carico del notaio e di terzi,
in particolare per quanto riguarda questi ultimi, riguardo ai beni
mobili e debiti nei confronti degli eredi del defunto (art. 48
t.u.);
la
disciplina relativa alla apertura di cassette di sicurezza (art. 48,
comma 6, t.u.).