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sabato 1 febbraio 2014

Rateizzazione imposta di successione

 E' possibile rateizzare il pagamento dell'imposta di successione (art. 38 TUS) in seguito alla modifica proposta dal dlgs 159/2015 art.7 in un numero massimo di 8 rate.
L'istanza va presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione all'Ufficio competente. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi a scalare nella misura del 1% annui, che decorrono dalla data di concessione della dilazione. Il contribuente decade dal beneficio se non provvede al pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso. È tuttavia facoltà dell'amministrazione concedere una nuova dilazione.
Si ricorda che tutti gli eredi sono obbligati al pagamento dell'imposta complessiva dovuta (art. 36 TUS)2 da loro e dai legatari, sia per la parte globale che per le loro quote; il coerede che ha accettato con il beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta solo nel limite della propria quota ereditaria.



2Eccezion fatta per i legatari che rispondono sino a compensazione del legato ricevuto.



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