E' possibile rateizzare il pagamento dell'imposta di successione
(art. 38 TUS) in seguito alla modifica proposta dal dlgs 159/2015 art.7 in un numero massimo di 8 rate.
L'istanza va presentata entro 60 giorni dalla data di notifica
dell'avviso di liquidazione all'Ufficio competente. Sugli
importi dilazionati sono dovuti gli interessi a scalare nella misura
del 1% annui, che decorrono dalla data di concessione della dilazione.
Il contribuente decade dal beneficio se non provvede al pagamento
entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso. È tuttavia
facoltà dell'amministrazione concedere una nuova dilazione.
Si ricorda che tutti gli eredi sono obbligati al pagamento
dell'imposta complessiva dovuta (art. 36 TUS)2
da loro e dai legatari, sia per la parte globale che per le loro
quote; il coerede che ha accettato con il beneficio d'inventario è
obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta solo nel limite
della propria quota ereditaria.
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