Ai sensi del combinato disposto degli artt.12 e 13 del D.Lgs. 31
ottobre 1990, n.346, i beni culturali soggetti a vincolo non
concorrono a formare l’attivo ereditario che costituisce (ex art.9
del medesimo D.Lgs. n.346/1990) la base imponibile del tributo
successorio.
L’art.12, lett.g), infatti, esclude espressamente i beni culturali
indicati al successivo articolo 13. Si tratta dei beni sottoposti al
vincolo di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089 (ora sostituita dal
D.Lgs 42/2004) previsto anteriormente all'apertura della successione
e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e
protezione.
L'erede o legatario è così tenuto a presentare l'inventario dei
beni vincolati che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo
ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con
ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo
periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale
attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e
l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione.
L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro in
allegato alla dichiarazione della successione.
Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso ricorso al Ministro,
il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali
ed ambientali; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere
presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione,
all'ufficio del registro competente, che provvede al rimborso
dell'eventuale maggiore imposta pagata.
L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima
che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la
loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di
destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento
degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo
ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà
immediata comunicazione all'ufficio del registro competente; dalla
data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine di cui all'art.27, comma 3 o comma 4.
Nella fattispecie in commento il legislatore ha preferito rinunciare
integralmente al proprio gettito.
Ciò è avvenuto in virtù di una valutazione di matrice puramente
economica. Si è scelto, infatti, di non gravare di alcuna imposta
coloro che, indipendentemente dalla propria volontà, hanno ricevuto
un bene vincolato in successione o donazione. Per questi, infatti, a
fronte della possibilità di godimento del patrimonio ricevuto, sia
pur con i numerosi limiti individuati nel Codice dei beni culturali,
si prospetta la necessità di interventi periodici ed obbligatori a
tutela della conservazione dei beni. Per questo motivo, i benefici
del godimento di un immobile vincolato vengo, nell’ottica del
legislatore, sterilizzati dai costi imputabili alla gestione e
manutenzione dell’immobile stesso. Detta valutazione vale, quindi,
a giustificare l’introduzione della norma in rassegna, senza che
questa possa destare dubbi in merito ad un suo eccessivo favor nei
confronti di eredi e donatari.
In questo caso, infatti, la capacità contributiva manifestata dal
destinatario viene profondamente ridimensionata dagli esborsi futuri
richiesti.
Se nell'attivo ereditario sono
compresi beni immobili
culturali di cui
all'art. 13, non sottoposti anteriormente all'apertura della
successione al vincolo previsto nell'art. 2 della legge 1 giugno
1939, n.1089, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono
devoluti é ridotta dell'importo proporzionalmente
corrispondente al 50%
del loro valore.
L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali
ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata
degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al
competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e
ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle
caratteristiche di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;
l'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione della
successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui
alla predetta legge comporta la sottoposizione dell'immobile al
vincolo ivi previsto. Si applicano
le disposizioni dell'art. 13, commi 3, 4 e 5.
Per quanto interessa
in questa sede, l'articolo 9 del Tus, dopo aver precisato che
l'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che
formano oggetto della successione, esclusi quelli specificamente
esentati dall'imposta, dispone che denaro, gioielli e mobilia si
presumono compresi nell'attivo ereditario "per
un importo pari al dieci per cento del valore globale netto
imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati
per un importo minore".
Inoltre, la norma
prevede che tale presunzione non si applica qualora l'esistenza di
detti beni risulti, per un importo diverso (dal 10% dell'asse), da
inventario analitico redatto a norma dell'articolo 769 e seguenti del
Codice di procedura civile.
Pertanto, in
mancanza di un inventario, è necessario appurare in quale modo va
calcolata la percentuale del 10%, posto che nel caso in esame il
contribuente ha comunque inserito in dichiarazione una parte dei beni
oggetto della presunzione.
In tale particolare
situazione, la Cassazione, partendo dal tenore letterale della
disposizione ("si
considerano compresi"),
sottolinea la circostanza che la medesima disposizione fa
riferimento, ai fini dell'applicazione del 10%, a quei beni non
dichiarati e non a quelli già inseriti in dichiarazione anche in
assenza di inventario.
D'altro canto, una
differente lettura della norma porterebbe a una disparità di
trattamento (e al pagamento di una maggiore imposta evidentemente non
voluta dal legislatore) dei soggetti che dichiarano parte del denaro,
gioielli e mobilia rispetto a chi non dichiara affatto i predetti
beni, accettando passivamente l'applicazione della presunzione del 10
per cento.
Pertanto, la
Cassazione1
afferma che, in tale ipotesi, il 10% andrà calcolato sui beni
facenti parte dell'attivo ereditario al netto del denaro, gioielli e
mobilia già dichiarati.
Sulle modalità
applicative di cui all'articolo 9 del Tus, si ricorda che
l'Amministrazione finanziaria è intervenuta con la risoluzione
212/1995. In tale documento di prassi, viene evidenziato che la
presunzione in argomento è di tipo relativo e che, per quanto
riguarda la redazione dell'inventario, è necessario soltanto che il
predetto documento abbia tutti i requisiti sostanziali e formali
richiesti dal Codice civile e dal Codice di procedura civile e che,
pertanto, non occorrerà che la redazione dello stesso sia preceduta
dall'apposizione di sigilli. E' necessario, cioè, che l'inventario
sia compilato con l'osservanza delle norme prescritte dall'articolo
775 Cpc e che contenga la esatta descrizione di tutti i mobili di
appartenenza del de
cuius.
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