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giovedì 19 settembre 2013

L'imposta di successione e la doppia imposizione

Il più grande ostacolo riscontrato nell'evoluzione del diritto tributario internazionale è dovuto in gran parte alle resistenze degli Stati-Nazioni, i quali considerano la imposizione fiscale di competenza esclusiva propria.
Per fortuna, l'importanza dell'economia, spesso, è superiore a quella della politica. In particolare, per superare questo gap, sono state scritte oltre 2500 convenzioni “bilaterali” che limitano la sovranità nella imposizione fiscale.
Dette convenzioni sono atti contenente dichiarazioni di volontà poste in essere da due parti che, mediante l'atto stesso, disciplinano normativamente rapporti tra esse intercorrenti. Esse sono, quindi, trattati internazionali conclusi in forma scritta tra soggetti di diritto internazionale.
La disciplina relativa al procedimento di formazione ed i requisiti di validità e di efficacia dei trattati è contenuta nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata in Italia con L. n. 112 del 12 febbraio 1974, entrata in vigore il 27 gennaio 1980[1].
I trattati internazionali, subito dopo esser stati resi direttamente applicabili all'ordinamento interno, prevalgono sulle norme tributarie interne. Tuttavia, ai sensi dell'art. 169 del TUIR, il contribuente ha sempre diritto di rinunciare all'applicazione di una convenzione quando la disciplina domestica risulti più favorevole.
 La nozione prevalente di “doppia imposizione” internazionale si sviluppa dall'analisi di 4 elementi fondamentali:
1. gli ordinamenti giuridici nell'ambito dei quali il medesimo fenomeno produce conseguenze di natura impositiva devono essere sovrani o indipendenti;
2. deve trattarsi di imposte similari e dunque comparabili;
3. il presupposto d'imposizione deve essersi verificato nei confronti del medesimo contribuente (c.d. Identità soggettiva).
4. Il periodo d'imposta assume rilevanza solo per i tributi riscossi periodicamente e non occasionalmente.
I metodi adottati dai vari Paesi per evitare le doppie imposizioni internazionali sono molto differenti in quanto, normalmente, riflettono le caratteristiche fondamentali del sistema fiscale di appartenenza.
I principali metodi di eliminazione o attenuazione della doppia imposizione attualmente conosciuti sono i seguenti:
·  metodo dell'esenzione dei redditi realizzati all'estero (c.d. Exemption method);
·  metodo del credito d'imposta o dell'imputazione (c.d. Foreign tax credit method);
·  metodo della deduzione dell'imposta estera dal reddito imponibile;
·  metodo dell'aliquota ridotta per i redditi prodotti all'estero;
·  metodo dell'esecuzione con progressione.
Con riferimento alla disciplina fiscale delle successioni e donazioni possono sorgere casi di doppia imposizione giuridica qualora la fattispecie concreta presenti elementi di estraneità con l'ordinamento giuridico nazionale.
Il fenomeno della doppia imposizione origina, come per le altre imposte, dal fatto che gli Stati membri possano adottare differenti criteri per individuare la competenza a sottoporre a tassazione fattispecie che abbiano collegamenti con diversi Paesi. Ciò accade quando, ad esempio, il de cuius abbia lasciato in eredità beni localizzati in Stati membri diversi.
Analizzando i vari ordinamenti europei, tre sono i criteri utilizzati dagli stati membri per individuare un collegamento tra il territorio dello Stato e la nascita dell'obbligazione tributaria.
·  Alcuni ritengono determinante la residenza del de cuius;
·  alcuni tengono in considerazione la residenza dell'erede;
·  alcuni, infine, seguono il principio di territorialità, sottoponendo ad imposizione solo i beni ereditati che si trovano nel proprio territorio, a prescindere dalla residenza dei due soggetti precedenti.
Nel nostro ordinamento, si ha una regola molto simile a quella della worldwide taxation: l'asse ereditario è tassato sulla base del criterio di residenza del de cuius, ovunque siano ubicati i beni; tuttavia, sono tassati in Italia anche tutti i beni ivi situati, per se il de cuius non era residente.
In ambito internazionale, l'OCSE ha elaborato nel 1982 un modello di convenzione contro le doppie imposizioni con riferimento alle imposte di successione e donazione che, come per le imposte dirette, costituisce la base per i trattati bilaterali.
Il modello di convenzione OCSE del 1982, tuttavia, non ha avuto il seguito e l'attenzione del modello relativo alle imposte sul reddito e sul patrimonio e, in più di 30 anni, non è ancora stato modificato.
Il modello ripartisce la potestà impositiva fra Stato della fonte e Stato della residenza a seconda del tipo di bene caduto in successione o donato.
Ad esempio, per i mobili immobili, è prevista l'imposizione nello Stato in cui si trova l'immobile (art.5); sempre il criterio dello Stato della fonte vale per i beni mobili facenti capo ad una stabile organizzazione situata in uno Stato membro (art.6). Per tutti gli altri beni, invece, il modello stabilisce che si faccia riferimento allo Stato di residenza del de cuius o donante (art.7).
L'Italia ad oggi ha stipulato solo sette trattati bilaterali contro il fenomeno delle doppie imposizioni sull'imposta di successione, tra l'altro quasi tutti prima del citato modello OCSE del 1982:
PAESE CONTRAENTE
STIPULA
IN VIGORE DAL
Danimarca
L. 18/03/1968, n. 649
09/07/68
Francia
L. 14/12/1994, n. 708
01/04/95
Grecia
L. 18/03/1968, n. 524
01/01/64
Israele
L. 12/04/1973
08/08/73
Regno Unito
L. 09/08/1967, n. 793
09/02/68
Svezia
L. 13/03/1958, n. 280
03/06/58
Stati Uniti
L. 19/07/1956, n. 943
26/12/56

Tale modello OCSE, per fortuna, non è l'unico elemento a sostegno della doppia imposizione; l'art. 26 del D.lgs. 346/90 "Detrazione di altre imposte" consente di portare in detrazione dell'imposta italiana le imposte pagate all'estero (a prescindere si c'è o non c'è una convenzione).
In particolare è ammessa tale detrazione solo se ..."le imposte pagate ad uno stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale stato, fino a concorrenza della parte d'imposta di successione proporzionale a valore dei beni stessi salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali".


Allo scopo di semplificare la disciplina delle successioni internazionali, il 27 luglio 2012 è stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Ue 650/2012 del Parlamento del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, proposto dalla Commissione europea il 14 ottobre 2009.
La nuova normativa europea, innanzi tutto, individua il criterio generale per determinare la competenza giurisdizionale e la legge applicabile alla successione, nella residenza abituale de defunto. Nella ipotesi in cui dovesse risultare particolarmente complesso determinare la residenza abituale, è stato previsto un criterio sussidiario cui fare riferimento, quale la legge dello Stato in cui il defunto aveva collegamenti “manifestamente più stretti”. É comunque prevista anche la facoltà di scelta, da parte della persona interessata, della legge destinata a regolare la propria futura successione, che potrà essere quella dello Stato in cui tale soggetto ha la cittadinanza al momento della scelta o quella in cui avrà la cittadinanza al momento della morte.
Il nuovo Regolamento europeo, inoltre, detta la disciplina del certificato di successione europeo: attraverso tale documento l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore di eredità sono messi in grado di dimostrare con facilità la loro qualità ed esercitare i propri diritti anche in un diverso Stato membro, in cui ad esempio si trovano i beni della successione.
I soggetti anzi citati sono pertanto legittimati a richiedere l'emissione del documento ai sensi dell'art. 64 del regolamento, che stabilisce che possono rilasciare il certificato gli organi giurisdizionali, ovvero altre autorità che in base al diritto nazionale siano competenti a rilasciare il documento e, quindi, anche i notai.
In linea con la normativa introdotta dal legislatore comunitario, il Consiglio Nazionale del Notariato ha avanzato una proposta legislativa volta ad individuare anche in Italia (come già in Belgio, in Romania, in Austria e in Francia) un certificato di successione redatto dal notaio, volto a garantire la conoscibilità delle vicende successorie. Si andrebbe così a colmare una notevole carenza normativa all'interno del nostro ordinamento. Infatti, attualmente in Italia un soggetto, per dimostrare la propria qualità di erede, può sottoscrivere un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, in alternativa, sottoscrivere un atto notorio in cui due soggetti attestano sotto giuramento le circostanze della successione. L'ordinamento prevedo poi la formazione della denuncia di successione, che costituisce però un mero adempimento fiscale e non comporta di per sé alcuna conseguenza sul piano civilistico. Si ricordi che la presentazione della dichiarazione di successione non comporta neppure l'accettazione dell'eredità.





[1]                 Le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni richiedono l'intervento del potere legislativo nell'autorizzare la ratifica in ragione della modificazione da essa operata nell'ordinamento tributario interno. Detta modifica è oggetto di riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione Italiana

caso di studio: Esenzione d'imposta per prosecuzione di attività in caso di società estere


La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, con la  Circolare n.18/E del 29 maggio 2013, avente ad oggetto “La tassazione degli atti notarili – Guida operativa – Testo unico dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”, è intervenuta, tra l’altro, sull’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali.
Sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, ex art. 3, comma 4-ter, del TUS (così come modificato dall’articolo 1, comma 78, lett. a), della legge finanziaria per il 2007) i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.
L’applicazione del regime di favore di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS concerne i trasferimenti a favore dei discendenti o del coniuge di aziende o rami di esse e/o quote sociali e azioni.
Nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR e cioè “…società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione 
residenti nel territorio dello Stato…”, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni “…mediante le quali e acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 22 gennaio 2008, n.3 ha chiarito, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento, che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS.
Secondo quanto precisato con la risoluzione 26 luglio 2010, n. 75, la verifica del requisito dell’acquisizione o integrazione del controllo previsto per la fruizione dell’agevolazione in discorso deve essere effettuata anche in considerazione di quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 2359, secondo cui “ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi”.
Per godere dell’agevolazione in trattazione e, altresì, necessario che “… gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.
Necessario che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nella dichiarazione di successione circa la loro volontà di proseguire l’attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario.
La DRE della Lombardia ha dato atto che il requisito dell'integrazione o acquisizione del controllo è testualmente richiesto solo nel caso di partecipazioni in società residenti ma ha ritenuto tale mancato richiamo una sorta di svista del legislatore in quanto la non rilevanza di tale requisito comporterebbe “un ingiusta disparità di trattamento a vantaggio della prosecuzione dell'attività”d'impresa con società estere”.
Pertanto, a parere della Direzione Regionale Lombardia, purché rispettati i requisiti richiesti per le società nostrane:
  1. per le quote di società di persona è sufficiente che gli aventi causa proseguano l'attività per almeno 5 anni;
  2. le quote di società di capitali è necessario l'acquisizione o l'integrazione del controllo, oltre all'impegno del mantenimento dello stesso per almeno un quinquennio le società estere godono dello stesso privilegio di esenzione delle società residenti.


lunedì 2 settembre 2013

Caso di studio:bene immobile donato in vita dal decuius ad un erede legittimo.

Il seguente quesito ci consente di esaminare diversi argomenti non necessariamente collegati tra loro, ma che nel quadro generale dell'imposta di successione hanno la loro completezza.

In caso di donazione di bene immobile tra due soggetti, Caio (donante) e Sempronio (donatario),
Sempronio avrà dei limiti nella rivendita del bene poiché se il donante sia ancora in vita, l’acquirente potrebbe essere esposto, dopo la morte del donante, al rischio di dover restituire l’immobile o l’equivalente in denaro, agli eredi legittimari del donatore, risultanti vittoriosi nell’esperimento dell’azione di riduzione della donazione.
Il codice civile ha predisposto un rigoroso meccanismo di tutela in favore degli eredi c.d. legittimari, ovvero coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità.
Qualora tramite una donazione si leda una quota a loro riservata, i legittimari possono agire con l’azione di riduzione, diretta a privare di effetti l’atto donativo e, qualora il bene sia stato successivamente alienato dal donatario, possono agire con l’azione di restituzione nei confronti del successivo acquirente del bene.
Il legislatore è intervenuto nel 2005 introducendo due importanti novità: la prima, la fissazione di un termine di prescrizione dell’azione di restituzione, esperibile dai legittimari (vittoriosi nell’azione di riduzione) nei confronti dell’avente causa del donatario.......


martedì 9 luglio 2013

La Dichiarazione Di Successione: guida alla compilazione e presentazione del Modello 04


LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

(Modello 04)

La successione “mortis causa” costituisce uno dei modi di acquisto di diritti patrimoniali ed ha lo scopo e la funzione giuridica che attengono al diritto patrimoniale; ha il carattere della continuità fra de cuius e successore nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi; ha il carattere derivato dell’acquisto dei beni per successione traslativo quando il diritto trasmesso era già esistente in capo al de cuius, costitutivo,invece, quando l’erede acquisto un diritto che non esisteva nel patrimonio del de cuius, ma che nasce da un preesistente diritto di questi (usufrutto costituito per testamento).
Si parla di successione a titolo universale quando l’erede succede indistintamente nell’universalità dei bene del defunto per quota o per intero, si ha successione particolare (legato) quando un soggetto succede in uno o più de termitani diritti reali che però non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio.
Successione legittima, si ha ogni volta che il defunto non ha previsto con la sua volontà una forma di trasmissione ereditaria, essa viene effettuata in base a norma di legge che tengono in considerazione sia la linea di parentela (discendente, ascendente, collaterali) che il grado di parentela (il grado più elevato esclude gli altri). Ad esempio la presenza della moglie e di un figlio si avrà ½ alla moglie e ½ al figlio.
Successione testamentaria, allor quando il defunto ha previsto la disposizione patrimoniale alla sua morte; può essere olografa, segreta e pubblica.

CHI LA PRESENTA?
La dichiarazione di successione deve essere presentata:
1.               dai chiamati all’eredità, sia per legge che per testamento, o dai loro rappresentanti legali, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato;
2.               dai legatari, o dai loro rappresentanti legali;
3.               dagli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta dagli amministratori dell’eredità, dai curatori delle eredità giacenti o dagli esecutori testamentari.
Tutti i soggetti sopra indicati possono essere sostituiti da un’altra persona purché sia munita di delega con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del delegato e del delegante. 
In caso di presenza di più eredi tenuti alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che uno solo di essi la firmi e la presenti in ufficio per la registrazione.

CHI NON E’ OBBLIGATO A PRESENTARLA? (art. 48,  comma 5, d.lgs. 346/1990)
La presentazione della dichiarazione di successione non è obbligatoria quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
1.               l'eredità è devoluta al coniuge e/o ai figli (o figli dei figli) del defunto;
2.               le somme di denaro (c/c e deposito titoli) sono inferiori a  € 100.000,00
3.               non sono lasciati in eredità beni immobili (case o terreni) e diritti reali immobiliari.
Qualora siano presenti tutte le condizioni sopraindicate, sarà cura degli istituti di credito presentare un’apposita dichiarazione attestante l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate competente.

QUANDO E DOVE PRESENTARLA ?
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di morte del defunto presso qualunque ufficio della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate  competente in base al luogo di ultimo domicilio del defunto in Italia.
Nel caso in cui l’ultima residenza sia sconosciuta, è competente a ricevere la dichiarazione l’ufficio Territoriale di Roma 6-VIA CANTON 20 - 00144 ROMA.

DOVE POSSO TROVARE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE?
La dichiarazione deve essere compilata su apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio dell'Agenzia dell’Entrate o sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

COME SI COMPILA IL MODELLO DI DICHIARAZIONE?
Il modello 4 si compone di sette parti.
FRONTESPIZIO, a sua volta diviso in tre parti:
parte riservata all'ufficio: occorre indicare una delle seguenti opzioni:
·PRIMA DICHIARAZIONE: nel caso in cui non sia stata mai presentata alcuna dichiarazione per il defunto;
·MODIFICATIVA: viene presentata entro il termine previsto per la presentazione della prima, per modificare cespiti già dichiarati in precedenza;
·INTEGRATIVA: si presenta in caso di evento sopravvenuto dopo la morte del de cuius, per modificare l’asse ereditario dichiarato in precedenza, con l’aggiunta di nuovi beni 
·SOSTITUTIVA: viene presentata in caso di modifica della devoluzione, per esempio in caso di rinuncia all’eredità, ritrovamento di testamento o cambio di quote;
·AGGIUNTIVA: con la quale sostanzialmente si effettuano aggiunte a quanto dichiarato nella prima dichiarazione, che non determinano un incremento di valore (come ad esempio, inserimento nuovi eredi, diminuzione della rendita, rettifica dei dati catastali, inserimento nuovi immobili senza che aumenti il valore dell’asse ereditario).
dati anagrafici del defunto:  devono essere indicati i riferimenti anagrafici del soggetto deceduto;
asse ereditario, deve essere indicato l’importo complessivo dei successivi quadri B1, B2, B3 e B4, oltre al valore complessivo delle passività indicate nel quadro D.
Non deve essere invece compilato il riquadro relativo al totale dei beni venduti negli ultimi 6 mesi.

Poichè il modello dichiarativo non prevede nel frontespizio l'Indicazione delle donazioni, si chiede la collaborazione del contribuente di indicare tale dato a mano sopra la riga DEL TOTALE.
La donazione non rientra nel calcolo del totale, ma serve all'amministrazione per il calcolo del coacervo (somma di tutti i beni presenti al momento dell’apertura della successione compresi i lasciti effettuati in precedenza alla morte).
Non indicare una donazione ricevuta determina la violazione amministrativa di "Dichiarazione infedele" art.51 D.lgs.346/90, per la quale è prevista una sanzione pecuniaria.

ALBERO GENEALOGICO, deve essere indicato, in forma schematica, il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi ed il defunto, indicando anche coloro che hanno rinunciato all'eredità (se esistenti). Devono essere indicate, inoltre, le quote di ripartizione tra gli eredi.

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE, i documenti che devono di norma essere allegati alla dichiarazione di successione sono i seguenti:
·     dichiarazione sostitutiva dì atto notorio oppure autocertificazione resa da un erede su modello fornito dall’Ufficio, allegando un documento di identità, attestante certificato di morte e stato di famiglia del defunto al momento della morte;
·     per gli immobili storici, che sono esenti dall’imposta di successione, occorre altresì allegare un certificato rilasciato dalla Sovrintendenza ai beni artistici e culturali;
·     copia certificazione bancaria per i rapporti di c/c o di deposito titoli (con indicazione del saldo del c/c, comprensivo degli interessi maturati, alla data del decesso e dei prelevamenti eseguiti nei 4 giorni precedenti);
·     prospetto di liquidazione delle imposte dovute in auto-liquidazione, con ricevuta del pagamento mod. F23 o mod. F24;
·     eventuale copia del testamento ( se esistente) e dell’eventuale atto di rinuncia all'eredità (se esistono chiamati all’eredità che hanno rinunciato);
·     dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti se la dichiarazione comprende una o più abitazioni utilizzate come prima casa da uno o più eredi ( il beneficio prima casa estende i suoi effetti a tutti gli eredi);
·     copia dell'ultimo bilancio se oggetto di successione sia un'azienda;
·   copia registrata di eventuali verbali di inventario in caso di accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario o di apertura di cassette di sicurezza (all’apertura deve presiedere un notaio o un funzionario dell’Agenzia delle Entrate);
· copia documenti comprovanti le passività (spese funebri, spese sanitarie, mutui e debiti bancari,imposte, assegni e cambiali).

QUADRO A - EREDI E LEGATARI, in questo quadro devono essere indicati i dati di coloro che beneficiano della successione, uno per ogni casella,  che deve essere numerata progressivamente. In caso di eredi privi di codice fiscale, occorre preventivamente farne richiesta agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Specificare in caso di nipote se  ex filio (figlio) o ex frate (fratello).
In caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge del de cuius, che mantiene comunque il diritto di abitazione presso l’immobile familiare, vi è comunque l’obbligo di indicare tale diritto nel quadro A.
Altresì deve essere indicato il soggetto citato nel quadro delle donazioni ricevute in precedenza, anche se per legge/testamento non risulti beneficiario.

QUADRO B -ATTIVO EREDITARIO, in questo quadro devono essere indicati i beni che fanno parte dell’asse ereditario. Il quadro è a sua volta diviso in quattro parti:

B1 - immobili e diritti reali immobiliari, in cui deve essere indicato ognuno degli immobili compresi nell'attivo ereditario desunti dalla visura o dal certificato catastale rinvenibile c/o Agenzia del Territorio.
Si raccomanda al contribuente di inserire tutti i dati relativi all’immobile (foglio, numero, subalterno, categoria, ecc.. in particolare il codice catastale del comune) presenti nella visura catastale in quanto quest’ultima non è un documento da allegare obbligatoriamente alla successione. 
Per le dichiarazioni di successione deve essere indicato il valore relativo alla quota di possesso del defunto, calcolato in base ai seguenti criteri:
RENDITA CATASTALE   X     (vedere il moltiplicatore corrispondente alla data di morte)

moltiplicatore rivalutato fino al 31/12/1996
moltiplicatore rivalutato dal 01/01/1997 fino al 31/12/2003
moltiplicatore rivalutato dal 01/01/2004 fino al 31/07/2004
moltiplicatore rivalutato dal
01/08/2004
Fabbricati categoria A,B,C (esclusi A/10 e C/1)
100
105
115,5
126
A/10 (uffici) e cat. D
50
52,5
57,75
63
C/1 (negozi) e cat. E

35,7
39,27
42,84
Terreni

93,75
103,125
112,5
Prima casa di abitazione

105
115,5
115,5
Per i fabbricati in costruzione o privi di rendita catastale e per i terreni edificabili il valore è quello di mercato (valore venale).
N.B.: In caso di immobile per il quale si richiede di usufruire dell’agevolazione “prima casa”, è opportuno dichiarare nelle righe riservate alle “Osservazioni” in corrispondenza dell’immobile e/o della pertinenza interessati dall’agevolazione, il nome dell’erede che la richiede.
B2 – azioni e titoli, in cui devono essere indicate le azioni, le quote di partecipazione al capitale di società, i titoli ed i fondi comuni di investimento. Si ricorda che i Titoli di Stato, anche se compresi nei fondi comuni di investimento, non sono soggetti a tassazione ma è opportuno comunque indicarli. Nel caso di titoli compresi nei fondi, occorre pertanto un'attestazione da parte dei gestori del fondo che, oltre a dichiarare il valore delle quote intestate al defunto, precisi la composizione del fondo, con la percentuale riferibile ai Titoli di Stato.
B3 – aziende, in cui vanno indicate le aziende entrate in successione; il valore, in questo caso, è dato dal patrimonio netto contabile (senza aggiungere l'avviamento e senza rivalutazione delle immobilizzazioni). E’ opportuno allegare un bilancio alla data di apertura della successione.
B4 - altri beni, in cui vanno indicati i crediti del defunto (c/c bancari, c/c postali, liquidazioni da parte di enti privati o assicurativi), i depositi in cassetta di sicurezza (allegare il verbale di apertura della cassetta redatto dal notaio o dal funzionario dell’Agenzia, regolarmente registrato). In caso di richiesta di rimborso di un eccedenza IRPEF derivante da precedente dichiarazione dei redditi occorre attendere apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate prima di inserire il credito in questa sezione. Di solito tale comunicazione avviene circa due anni dopo la data di morte.
QUADRO C - DONAZIONI, in cui vanno indicate le donazioni che il defunto ha effettuato nei confronti degli eredi e legatari, ed il relativo valore alla data del decesso.
QUADRO D - PASSIVITÀ, in cui vanno dichiarati i debiti che il defunto aveva a suo carico al momento dell'apertura della successione. In caso di riconoscimento di debito occorre sempre produrre il titolo in originale o in copia autentica; a titolo esemplificativo, occorre esibire:
·      fattura spese funerarie (spesa massima detraibile € 1.032,00);
·      copia atti di mutuo per i beni facenti parte dell’asse ereditario, corredata da una dichiarazione di sussistenza di debito rilasciata dalla banca, con firma autentica;
·      fotocopie versamenti delle imposte;
·      documenti comprovanti le spese mediche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto, sostenute da un erede, con quietanza anche anteriore alla data del decesso;
·      debiti cambiari: cambiale o pagherò in copia autentica, dichiarazione del creditore con firma autenticata;
·      assegni: protestati e dichiarati dal creditore con firma autentica;
·      debiti presso Istituti di Credito relativi a conti correnti e aperture di credito: occorre il certificato rilasciato dalla banca con l’estratto integrale dei movimenti del conto relativo agli ultimi 12 mesi antecedenti il decesso o, in caso di saldo passivo a tale data, dall’ultimo saldo attivo registrato.

QUANTE COPIE SI PRESENTANO IN UFFICIO?
La dichiarazione di successione può essere presentata presso l’ufficio competente, anche mediante spedizione per raccomandata (in tal caso farà fede il giorno di consegna all’ufficio postale), in tante copie come di seguito specificato:
·       una copia per l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
·       una copia per ogni Comune competente in base agli immobili oggetto di successione (al fine di effettuare la variazione IMU);
·       una copia per ogni Ufficio dell’Agenzia del Territorio competente in base agli immobili oggetto di successione (queste copie saranno vidimate e riconsegnate al contribuente per le volture catastali, che dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla data di presentazione in ufficio);
·       una copia in bollo per ogni istituto di credito con cui il defunto intratteneva rapporti finanziari (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per consentire lo svincolo dei conti intestati al defunto.)



          Le marche da bollo
 
L'argomento non è chiaro! Ogni ufficio ha la sua regola sia in termini di costi sia nelle modalità di pagamento. Così come per i tributi speciali, che tratteremo in seguito, suggerisco di fare una telefonata all'ufficio di competenza. Quello che segue è un esempio per l'ufficcio di Bergamo 1.
In caso di richiesta di copia conforme sulla domanda si applica una marca da bollo di € 16,00 ed una marca da bollo di € 7,50 per ogni copia richiesta , inoltre si applica una marca da bollo di € 16,00 ogni 4 facciate scritte;. Qualora la copia richiesta sia in carta libera, si pagheranno soltanto i diritti di segreteria di € 7,50 per ogni copia richiesta.
QUANTO DEVO PAGARE?
Nel caso in cui nella successione rientrino anche dei beni immobili occorre effettuare un calcolo per determinare le imposte da pagare (tecnicamente diremo “auto-liquidate”):

fac –simile compilazione modello F23
6. UFFICIO P ENTE                                                     7.COD. TERRITORIALE                                            8.CONTENZIOSO                             9.CAUSALE                10.ESTREMI DEL DOCUMENTO
TMF[1]


SA

11. COD. TRIBUTO         12. DESCRIZIONE                                                                     13. IMPORTO                                          14. COD. DESTINATARIO
649 T
IMPOSTA IPOTECARIA
2%[2]

737T
IMPOSTA CATASTALE
1%[3]

778T
TASSA IPOTECARIA
35,00

456T
IMPOSTA DI BOLLO
64,00

964T
TRIBUTI SPECIALI
24,80 [4]

il modello di pagamento F23 è reperibile presso gli uffici postali, le banche o sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Le imposte devono essere pagate dal contribuenti prima di recarsi all’Ufficio per la presentazione della dichiarazione dei successione.

COSA SUCCEDE SE PRESENTO LA DICHIARAZIONE IN RITARDO?
Se la presentazione della dichiarazione di successione con il relativo pagamento delle imposte avviene dopo il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione, le imposte  auto-liquidate (imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria) possono essere versate, avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso (ex art. 13 d.lgs 471/1997) con il pagamento degli interessi nella misura del tasso legale rapportati ai giorni di ritardo rispetto il termine di scadenza; dovranno essere versate contestualmente anche le sanzioni ridotte nella seguente misura:

Il ravvedimento sprint può essere utilizzato solamente nei primi 14 giorni di ritardo. In pratica,  per il primo giorno di ritardo si applica una percentuale dello 0,2%. Per ogni giorno di ritardo si conteggia in più la percentuale dello 0,20%. Quindi il secondo giorno la sanzione sarà dello 0,40%,  il terzo dello 0,60 e così via sino al 14 giorno. Dopo i 14 giorni la percentuale di sanzione sarà del 3%.
ritardo di gg. 1 1/15 0,20%
 ritardo di gg. 2 2/15 0,40% 
ritardo di gg. 3 3 /15 0,60% 
ritardo di gg. 4 4 /15 0,80% 
ritardo di gg. 5 5/15 1,00%
 ritardo di gg. 6 6 /15 1,20%
 ritardo di gg. 7 7 /15 1,40%
 ritardo di gg. 8 8 / 15 1,60% 
ritardo di gg. 9 9 /15 1,80% 
ritardo di gg. 10  10/15 2,00%
 ritardo di gg. 11 11/15 2,20%
 ritardo di gg. 12 12/15 2,40% 
ritardo di gg. 13 13/15 2,60%
 ritardo di gg. 14 14/15 2,80% 
ritardo tra 15 e 30 gg.     1/10 3,00%
 ritardo tra 31 e 90 gg.   1/9 3,33% 
ritardo tra 91 gg. e 1 anno   1/8 3,75%
 ritardo tra 1 e 2 anni   1/7 4,29% 
ritardo superiore a 2 anni   1/6 5%


Buon giorno.
Sono felice di informarvi che finalmente è pronta la guida definitiva, in formato pdf che in Ebook.

Inoltre un archivio completo di software e modulistica per redigere la vostra dichiarazione di successione.




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[2]    In caso di agevolazione prima casa per almeno un erede si paga l’imposta fissa di € 168,00 ( per le successioni aperte dopo il 01/01/2014 l’imposta è elevata ad € 200,00
[3]    Idem come sopra
[4]    Moltiplicata per ogni voltura (non coincide sempre con la provincia geografica)
per continuare a leggere scarica il resto il pdf su http://dfiles.eu/files/daj3k1x0j
2 (NB: nel caso in cui almeno un erede abbia usufruito di agevolazione prima casa prima, potrà indicare € 168,00 sia per l’imposta ipotecaria, sia per l’imposta catastale - € 200 se la data di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)

3 per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente
4 per ogni formalità di trascrizione richiesta
5 per ogni conservatoria