Il
seguente quesito ci consente di esaminare diversi argomenti non
necessariamente collegati tra loro, ma che nel quadro generale
dell'imposta di successione hanno la loro completezza.
In
caso di donazione di bene immobile tra due soggetti, Caio (donante) e
Sempronio (donatario),
Sempronio
avrà dei limiti nella rivendita del bene poiché se
il donante sia ancora in vita, l’acquirente potrebbe essere
esposto, dopo la morte del donante, al rischio di dover restituire
l’immobile o l’equivalente in denaro, agli eredi legittimari del
donatore, risultanti vittoriosi nell’esperimento dell’azione di
riduzione della donazione.
Il
codice civile ha predisposto un rigoroso meccanismo di tutela in
favore degli eredi c.d. legittimari, ovvero coloro ai quali la legge
riserva una quota di eredità.
Qualora
tramite una donazione si leda una quota a loro riservata, i
legittimari possono agire con l’azione di riduzione, diretta a
privare di effetti l’atto donativo e, qualora il bene sia stato
successivamente alienato dal donatario, possono agire con l’azione
di restituzione nei confronti del successivo acquirente del bene.
Il
legislatore è intervenuto nel 2005 introducendo due importanti
novità: la prima, la fissazione di un termine di prescrizione
dell’azione di restituzione, esperibile dai legittimari (vittoriosi
nell’azione di riduzione) nei confronti dell’avente causa del
donatario.......
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