La Direzione
Centrale dell’Agenzia
delle Entrate,
con la Circolare
n.18/E del 29 maggio 2013,
avente ad oggetto “La tassazione degli atti notarili – Guida
operativa – Testo unico dell’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”, è
intervenuta, tra l’altro, sull’esenzione
per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali.
Sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, ex art. 3,
comma 4-ter, del TUS (così come modificato dall’articolo 1, comma
78, lett. a), della legge finanziaria per il 2007) i trasferimenti di
aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore
dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa,
donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di
destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli
768-bis e seguenti del codice civile.
L’applicazione del regime di favore di cui
all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS concerne i trasferimenti a
favore dei discendenti o del coniuge di aziende o rami di esse e/o
quote sociali e azioni.
Nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR e cioè “…società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato…”, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni “…mediante le quali e acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 22 gennaio 2008, n.3 ha chiarito, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento, che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS.
Nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR e cioè “…società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato…”, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni “…mediante le quali e acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 22 gennaio 2008, n.3 ha chiarito, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento, che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS.
Secondo quanto precisato con la risoluzione 26 luglio 2010, n. 75, la
verifica del requisito dell’acquisizione o integrazione del
controllo previsto per la fruizione dell’agevolazione in discorso
deve essere effettuata anche in considerazione di quanto disposto dal
secondo comma dell’articolo 2359, secondo cui “ai fini
dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano
anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie
e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto
di terzi”.
Per godere dell’agevolazione in trattazione e, altresì, necessario
che “… gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività
d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente
alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di
donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.
Necessario che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nella
dichiarazione di successione circa la loro volontà di proseguire
l’attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario.
La DRE della Lombardia ha dato atto che il requisito
dell'integrazione o acquisizione del controllo è testualmente
richiesto solo nel caso di partecipazioni in società residenti ma ha
ritenuto tale mancato richiamo una sorta di svista del legislatore in
quanto la non rilevanza di tale requisito comporterebbe “un
ingiusta disparità di trattamento a vantaggio della prosecuzione
dell'attività”d'impresa con società estere”.
Pertanto, a parere della Direzione
Regionale Lombardia, purché rispettati i requisiti richiesti per le
società nostrane:
- per le quote di società di persona è sufficiente che gli aventi causa proseguano l'attività per almeno 5 anni;
- le quote di società di capitali è necessario l'acquisizione o l'integrazione del controllo, oltre all'impegno del mantenimento dello stesso per almeno un quinquennio le società estere godono dello stesso privilegio di esenzione delle società residenti.
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