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mercoledì 28 gennaio 2015

Successioni aggiornate al 2015

Modifiche alla Dichiarazione di successione dopo la Legge di Stabilità 2015
Con l’art. 11 del decreto sono apportate modifiche agli artt. 28, 30 e 33 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, TUS), al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. Le modifiche degli articoli 28, comma 6, e 33, comma 1, sono dirette a semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius. In sostanza, l’erogazione dei rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione non comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa. Per effetto di tali modifiche, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, nel liquidare l’imposta di successione dovuta, terrà conto degli eventuali rimborsi fiscali erogati dalla stessa Agenzia delle entrate. In sostanza, le novità in commento sono dirette ad evitare un ulteriore adempimento a carico dell’erede, quando è la stessa Agenzia delle entrate che provvede, sia alla liquidazione dell’imposta di successione sia all’erogazione dei rimborsi. Le nuove disposizioni si applicano ai rimborsi non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del decreto.
L’art. 11 modifica, inoltre, l’art. 28, comma 7, dello stesso TUS, al fine di ampliare i casi di esonero della presentazione della dichiarazione di successione. Viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore dell’attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni di cui al citato art. 28, comma 7.
L’art. 11, lettera b), modifica, infine, l’art. 30 del TUS, che elenca i documenti da allegare alla dichiarazione di successione, inserendo dopo il comma 3, il comma 3-bis, secondo cui “I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscano copie degli originali. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica”. Si rammenta che i documenti individuati dal citato art. 30, lettere c), d), g), h) e i) sono: c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; d) la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;15 g) la copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, comma 1, del TUS, e all’art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso art. 16 del TUS; h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26 del TUS. Pertanto, in relazione ai predetti documenti - ferma restando la possibilità, da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate di richiedere, ove necessario, i documenti in originale o in copia autentica - il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante. Le nuove disposizioni, introdotte dal legislatore per ampliare le ipotesi di esonero dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione e semplificare le modalità di presentazione di alcuni documenti da allegare alla dichiarazione, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento anche con riferimento alle successioni che a tale data risultano già aperte. In applicazione del principio del favor rei dettato dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997, non si darà, tuttavia, luogo all’irrogazioni di sanzioni nei confronti dei soggetti che abbiano omesso di presentare la dichiarazione di successione entro i termini previsti e che, sulla base delle modifiche introdotte con il decreto in commento, non risultano più tenuti a detto adempimento.
È stato modificato lo strumento del ravvedimento operoso. La nuova norma non vincola più il ravvedimento solo ad un anno di ritardo, ma lo estende senza limite. Resta inteso che la sanzione per la ritardata presentazione verrà liquidata dall’ufficio secondo la tabella sotto riportata.
Ritardo presentazione dichiarazione di successione




imposta minima 120%

258,23





ritardo

percentuale
Minimo





ritardo entro gg. 90
1/10
12,00%
25,82
ritardo tra 91 gg. e 1 anno
1/8
15,00%
32,27
ritardo tra 1 e 2 anni
1/7
17,14%
36,89
ritardo superiore a 2 anni
1/6
20,00%
43,04







imposta di bollo: sanzione con ravvedimento pari a 1/5 del 100%


Art. 11 d. lgs. 175/2014
Dichiarazione di successione:
esoneri e documenti da allegare
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 6, dopo le parole: «diverso da quelli indicati
all'articolo 13, comma 4,» sono inserite le seguenti: «e
dall'erogazione di rimborsi fiscali»;
2) al comma 7, le parole: «a lire cinquanta milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro centomila»;
b) all'articolo 30, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono
essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse
costituiscono copie degli originali. Resta salva la facolta'
dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o
in copia autentica.»;
c) all'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo
28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della
dichiarazione di successione».