LA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
(Modello
04)
La
successione “mortis causa” costituisce uno dei modi di acquisto
di diritti patrimoniali ed ha lo scopo e la funzione giuridica che
attengono al diritto patrimoniale; ha il carattere della continuità
fra de cuius e successore nella titolarità dei rapporti giuridici
attivi e passivi; ha il carattere derivato dell’acquisto dei beni
per successione traslativo quando il diritto trasmesso era già
esistente in capo al de cuius, costitutivo,invece, quando l’erede
acquisto un diritto che non esisteva nel patrimonio del de cuius, ma
che nasce da un preesistente diritto di questi (usufrutto costituito
per testamento).
Si
parla di successione a titolo universale quando l’erede succede
indistintamente nell’universalità dei bene del defunto per quota o
per intero, si ha successione particolare (legato) quando un
soggetto succede in uno o più de termitani diritti reali che però
non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio.
Successione
legittima, si ha ogni volta che il defunto non ha previsto con la sua
volontà una forma di trasmissione ereditaria, essa viene effettuata
in base a norma di legge che tengono in considerazione sia la linea
di parentela (discendente, ascendente, collaterali) che il grado di
parentela (il grado più elevato esclude gli altri). Ad esempio la
presenza della moglie e di un figlio si avrà ½ alla moglie e ½ al
figlio.
Successione
testamentaria, allor quando il defunto ha previsto la disposizione
patrimoniale alla sua morte; può essere olografa, segreta e
pubblica.
CHI LA PRESENTA?
La
dichiarazione di successione deve essere presentata:
1.
dai chiamati
all’eredità, sia per legge che per testamento, o dai loro rappresentanti
legali, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano
espressamente rinunziato;
2.
dai legatari, o dai loro
rappresentanti legali;
3.
dagli immessi nel
possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte
presunta dagli amministratori dell’eredità, dai curatori delle eredità giacenti
o dagli esecutori testamentari.
Tutti
i soggetti sopra indicati possono essere sostituiti da un’altra persona purché
sia munita di delega con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del
delegato e del delegante.
In
caso di presenza di più eredi tenuti alla presentazione della dichiarazione, è
sufficiente che uno solo di essi la firmi e la presenti in ufficio per la
registrazione.
CHI NON E’
OBBLIGATO A PRESENTARLA? (art. 48, comma 5, d.lgs. 346/1990)
La
presentazione della dichiarazione di successione non è obbligatoria quando si
verificano tutte le seguenti condizioni:
1.
l'eredità è devoluta al
coniuge e/o ai figli (o figli dei figli) del defunto;
2.
le somme di denaro (c/c
e deposito titoli) sono inferiori a €
100.000,00
3.
non sono lasciati in
eredità beni immobili (case o terreni) e diritti reali immobiliari.
Qualora siano presenti tutte le condizioni
sopraindicate, sarà cura degli istituti di credito presentare un’apposita
dichiarazione attestante l’esonero dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate competente.
QUANDO E DOVE
PRESENTARLA ?
La
dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di morte
del defunto presso qualunque ufficio della Direzione Provinciale
dell'Agenzia delle Entrate competente in
base al luogo di ultimo domicilio del defunto in Italia.
Nel
caso in cui l’ultima residenza sia sconosciuta, è competente a ricevere la
dichiarazione l’ufficio Territoriale di Roma 6-VIA CANTON 20 - 00144 ROMA.
DOVE POSSO
TROVARE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE?
La
dichiarazione deve essere compilata su apposito modulo (modello 4) reperibile
presso ogni ufficio dell'Agenzia dell’Entrate o sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
COME SI COMPILA
IL MODELLO DI DICHIARAZIONE?
Il
modello 4 si compone di sette parti.
FRONTESPIZIO, a
sua volta diviso in tre parti:
parte riservata
all'ufficio: occorre indicare una delle seguenti
opzioni:
·PRIMA
DICHIARAZIONE: nel caso in cui non sia stata mai presentata alcuna
dichiarazione per il defunto;
·MODIFICATIVA:
viene presentata entro il termine previsto per la presentazione della prima,
per modificare cespiti già dichiarati in precedenza;
·INTEGRATIVA:
si presenta in caso di evento sopravvenuto dopo la morte del de cuius, per
modificare l’asse ereditario dichiarato in precedenza, con l’aggiunta di nuovi
beni
·SOSTITUTIVA:
viene presentata in caso di modifica della devoluzione, per esempio in caso di
rinuncia all’eredità, ritrovamento di testamento o cambio di quote;
·AGGIUNTIVA:
con la quale sostanzialmente si effettuano aggiunte a quanto dichiarato nella
prima dichiarazione, che non determinano un incremento di valore (come ad
esempio, inserimento nuovi eredi, diminuzione della rendita, rettifica dei dati
catastali, inserimento nuovi immobili senza che aumenti il valore dell’asse
ereditario).
dati anagrafici del
defunto:
devono essere indicati i riferimenti anagrafici del soggetto deceduto;
asse ereditario,
deve essere indicato l’importo complessivo dei successivi quadri B1, B2, B3 e
B4, oltre al valore complessivo delle passività indicate nel quadro D.
Non
deve essere invece compilato il riquadro relativo al totale dei beni venduti
negli ultimi 6 mesi.
Poichè il modello
dichiarativo non prevede nel frontespizio l'Indicazione delle donazioni, si
chiede la collaborazione del contribuente di indicare tale dato a mano sopra la
riga DEL TOTALE.
La
donazione non rientra nel calcolo del totale, ma serve all'amministrazione per
il calcolo del coacervo (somma di tutti i beni presenti al momento
dell’apertura della successione compresi i lasciti effettuati in precedenza
alla morte).
Non
indicare una donazione ricevuta determina la violazione amministrativa di
"Dichiarazione infedele" art.51 D.lgs.346/90, per la quale è prevista
una sanzione pecuniaria.
ALBERO GENEALOGICO, deve
essere indicato, in forma schematica, il rapporto di parentela o affinità tra
gli eredi ed il defunto, indicando anche coloro che hanno rinunciato
all'eredità (se esistenti). Devono essere indicate, inoltre, le quote di
ripartizione tra gli eredi.
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA
DICHIARAZIONE,
i documenti che devono di norma essere allegati alla
dichiarazione di successione sono i seguenti:
·
dichiarazione
sostitutiva dì atto notorio oppure autocertificazione resa da un erede su
modello fornito dall’Ufficio, allegando un documento di identità, attestante
certificato di morte e stato di famiglia del defunto al momento della morte;
·
per gli immobili
storici, che sono esenti dall’imposta di successione, occorre altresì allegare
un certificato rilasciato dalla Sovrintendenza ai beni artistici e culturali;
· copia certificazione bancaria
per i rapporti di c/c o di deposito titoli (con indicazione del saldo del c/c,
comprensivo degli interessi maturati, alla data del decesso e dei prelevamenti
eseguiti nei 4 giorni precedenti);
·
prospetto di
liquidazione delle imposte dovute in auto-liquidazione, con ricevuta del
pagamento mod. F23 o mod. F24;
·
eventuale copia del testamento ( se esistente) e dell’eventuale atto di rinuncia
all'eredità (se esistono chiamati all’eredità che hanno rinunciato);
·
dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti se la
dichiarazione comprende una o più abitazioni utilizzate come prima casa da uno
o più eredi ( il beneficio prima casa
estende i suoi effetti a tutti gli eredi);
·
copia dell'ultimo bilancio se oggetto di successione sia un'azienda;
· copia registrata di eventuali verbali di inventario in caso di accettazione
dell'eredità con il beneficio di inventario o di apertura di cassette di
sicurezza (all’apertura deve presiedere un notaio o un funzionario dell’Agenzia
delle Entrate);
· copia documenti comprovanti
le passività (spese funebri, spese sanitarie, mutui e debiti bancari,imposte, assegni
e cambiali).
QUADRO A - EREDI E
LEGATARI,
in questo quadro devono essere indicati i dati di
coloro che beneficiano della successione, uno per ogni casella, che deve essere numerata progressivamente. In
caso di eredi privi di codice fiscale, occorre preventivamente farne richiesta
agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Specificare
in caso di nipote se ex filio (figlio) o
ex frate (fratello).
In
caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge del de cuius, che mantiene
comunque il diritto di abitazione presso l’immobile familiare, vi è comunque
l’obbligo di indicare tale diritto nel quadro A.
Altresì
deve essere indicato il soggetto citato nel quadro delle donazioni ricevute in
precedenza, anche se per legge/testamento non risulti beneficiario.
QUADRO B -ATTIVO
EREDITARIO,
in questo quadro devono essere indicati i beni che
fanno parte dell’asse ereditario. Il quadro è a sua volta diviso in quattro
parti:
B1 - immobili e diritti
reali immobiliari, in cui deve essere indicato
ognuno degli immobili compresi nell'attivo ereditario desunti dalla visura o
dal certificato catastale rinvenibile c/o Agenzia del Territorio.
Si raccomanda al
contribuente di inserire tutti i dati
relativi all’immobile (foglio, numero, subalterno, categoria, ecc.. in particolare
il codice catastale del comune) presenti
nella visura catastale in quanto quest’ultima non è un documento da
allegare obbligatoriamente alla successione.
Per le
dichiarazioni di successione deve essere indicato il valore relativo alla quota
di possesso del defunto, calcolato in base ai seguenti criteri:
RENDITA
CATASTALE X (vedere il moltiplicatore corrispondente
alla data di morte)
moltiplicatore
rivalutato fino al 31/12/1996
|
moltiplicatore
rivalutato dal 01/01/1997 fino al 31/12/2003
|
moltiplicatore
rivalutato dal 01/01/2004 fino al 31/07/2004
|
moltiplicatore
rivalutato dal
01/08/2004
|
|
Fabbricati
categoria A,B,C (esclusi A/10 e C/1)
|
100
|
105
|
115,5
|
126
|
A/10
(uffici) e cat. D
|
50
|
52,5
|
57,75
|
63
|
C/1
(negozi) e cat. E
|
35,7
|
39,27
|
42,84
|
|
Terreni
|
93,75
|
103,125
|
112,5
|
|
Prima
casa di abitazione
|
105
|
115,5
|
115,5
|
Per i fabbricati in
costruzione o privi di rendita catastale e per i terreni edificabili il valore
è quello di mercato (valore venale).
N.B.: In caso di
immobile per il quale si richiede di usufruire dell’agevolazione “prima casa”, è opportuno dichiarare
nelle righe riservate alle “Osservazioni” in corrispondenza dell’immobile e/o
della pertinenza interessati dall’agevolazione, il nome dell’erede che la
richiede.
B2 – azioni e titoli, in
cui devono essere indicate le azioni, le quote di partecipazione al capitale di
società, i titoli ed i fondi comuni di investimento. Si ricorda che i Titoli di
Stato, anche se compresi nei fondi comuni di investimento, non sono soggetti a
tassazione ma è opportuno comunque indicarli. Nel caso di titoli compresi nei
fondi, occorre pertanto un'attestazione da parte dei gestori del fondo che,
oltre a dichiarare il valore delle quote intestate al defunto, precisi la
composizione del fondo, con la percentuale riferibile ai Titoli di Stato.
B3 – aziende, in cui vanno
indicate le aziende entrate in successione; il valore, in questo caso, è dato
dal patrimonio netto contabile (senza aggiungere l'avviamento e senza
rivalutazione delle immobilizzazioni). E’ opportuno allegare un bilancio alla
data di apertura della successione.
B4 - altri beni, in cui vanno
indicati i crediti del defunto (c/c bancari, c/c postali, liquidazioni da parte
di enti privati o assicurativi), i depositi in cassetta di sicurezza (allegare
il verbale di apertura della cassetta redatto dal notaio o dal funzionario
dell’Agenzia, regolarmente registrato). In caso di richiesta di rimborso di
un eccedenza IRPEF derivante da precedente dichiarazione dei redditi
occorre attendere apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
prima di inserire il credito in questa sezione. Di solito tale comunicazione
avviene circa due anni dopo la data di morte.
QUADRO C - DONAZIONI, in
cui vanno indicate le donazioni che il defunto ha effettuato nei confronti
degli eredi e legatari, ed il relativo valore alla data del decesso.
QUADRO D -
PASSIVITÀ, in cui vanno dichiarati i debiti che il
defunto aveva a suo carico al momento dell'apertura della successione. In caso
di riconoscimento di debito occorre sempre produrre il titolo in originale o in
copia autentica; a titolo esemplificativo, occorre esibire:
·
fattura spese funerarie
(spesa massima detraibile € 1.032,00);
·
copia atti di mutuo per
i beni facenti parte dell’asse ereditario, corredata da una dichiarazione di
sussistenza di debito rilasciata dalla banca, con firma autentica;
·
fotocopie versamenti delle
imposte;
·
documenti comprovanti
le spese mediche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto, sostenute da
un erede, con quietanza anche anteriore alla data del decesso;
·
debiti cambiari:
cambiale o pagherò in copia autentica, dichiarazione del creditore con firma
autenticata;
·
assegni: protestati e
dichiarati dal creditore con firma autentica;
·
debiti presso Istituti
di Credito relativi a conti correnti e aperture di credito: occorre il
certificato rilasciato dalla banca con l’estratto integrale dei movimenti del
conto relativo agli ultimi 12 mesi antecedenti il decesso o, in caso di saldo
passivo a tale data, dall’ultimo saldo attivo registrato.
QUANTE COPIE SI
PRESENTANO IN UFFICIO?
La
dichiarazione di successione può essere presentata presso l’ufficio competente,
anche mediante spedizione per raccomandata (in tal caso farà fede il giorno di
consegna all’ufficio postale), in tante copie come di seguito specificato:
·
una copia per l’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate;
·
una copia per ogni
Comune competente in base agli immobili oggetto di successione (al fine di
effettuare la variazione IMU);
·
una copia per ogni
Ufficio dell’Agenzia del Territorio competente in base agli immobili oggetto di
successione (queste copie saranno vidimate e riconsegnate al contribuente per
le volture catastali, che dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla data
di presentazione in ufficio);
·
una copia in
bollo per ogni istituto di credito con cui il defunto intratteneva rapporti
finanziari (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per
consentire lo svincolo dei conti intestati al defunto.)
|
L'argomento non è chiaro! Ogni
ufficio ha la sua regola sia in termini di costi sia nelle modalità di
pagamento. Così come per i tributi speciali, che tratteremo in seguito,
suggerisco di fare una telefonata all'ufficio di competenza. Quello che segue è
un esempio per l'ufficcio di Bergamo 1.
In
caso di richiesta di copia conforme sulla domanda si applica una marca da bollo
di € 16,00 ed una marca da bollo di € 7,50 per ogni copia richiesta , inoltre
si applica una marca da bollo di € 16,00 ogni 4 facciate scritte;. Qualora la
copia richiesta sia in carta libera, si pagheranno soltanto i diritti di
segreteria di € 7,50 per ogni copia richiesta.
QUANTO DEVO
PAGARE?
Nel
caso in cui nella successione rientrino anche dei beni immobili occorre
effettuare un calcolo per determinare le imposte da pagare (tecnicamente diremo
“auto-liquidate”):
fac –simile
compilazione modello F23
6. UFFICIO P ENTE 7.COD.
TERRITORIALE 8.CONTENZIOSO 9.CAUSALE 10.ESTREMI DEL DOCUMENTO
TMF[1]
|
SA
|
11. COD. TRIBUTO 12. DESCRIZIONE 13.
IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO
649 T
|
IMPOSTA IPOTECARIA
|
2%[2]
|
|
737T
|
IMPOSTA CATASTALE
|
1%[3]
|
|
778T
|
TASSA IPOTECARIA
|
35,00
|
|
456T
|
IMPOSTA DI BOLLO
|
64,00
|
|
964T
|
TRIBUTI SPECIALI
|
24,80 [4]
|
il modello di pagamento F23 è reperibile presso gli
uffici postali, le banche o sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Le imposte devono essere pagate dal contribuenti
prima di recarsi all’Ufficio per la presentazione della dichiarazione dei
successione.
COSA SUCCEDE SE
PRESENTO LA DICHIARAZIONE IN RITARDO?
Se
la presentazione della dichiarazione di successione con il relativo pagamento
delle imposte avviene dopo il termine di 12 mesi dalla data di apertura della
successione, le imposte auto-liquidate
(imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria)
possono essere versate, avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso (ex art. 13 d.lgs 471/1997) con il
pagamento degli interessi nella misura del tasso legale rapportati ai giorni di
ritardo rispetto il termine di scadenza; dovranno essere versate
contestualmente anche le sanzioni ridotte nella seguente misura:
Il ravvedimento sprint può essere utilizzato solamente nei primi
14 giorni di ritardo. In pratica, per il
primo giorno di ritardo si applica una percentuale dello 0,2%. Per ogni giorno
di ritardo si conteggia in più la percentuale dello 0,20%. Quindi il secondo
giorno la sanzione sarà dello 0,40%, il
terzo dello 0,60 e così via sino al 14 giorno. Dopo i 14 giorni la percentuale
di sanzione sarà del 3%.
ritardo di gg. 1 1/15 0,20%
ritardo di gg. 2 2/15 0,40%
ritardo di gg. 3 3 /15 0,60%
ritardo di gg. 4 4 /15 0,80%
ritardo di gg. 5 5/15 1,00%
ritardo di gg. 6 6 /15 1,20%
ritardo di gg. 7 7 /15 1,40%
ritardo di gg. 8 8 / 15 1,60%
ritardo di gg. 9 9 /15 1,80%
ritardo di gg. 10 10/15 2,00%
ritardo di gg. 11 11/15 2,20%
ritardo di gg. 12 12/15 2,40%
ritardo di gg. 13 13/15 2,60%
ritardo di gg. 14 14/15 2,80%
ritardo tra 15 e 30 gg. 1/10 3,00%
ritardo tra 31 e 90 gg. 1/9 3,33%
ritardo tra 91 gg. e 1 anno 1/8 3,75%
ritardo tra 1 e 2 anni 1/7 4,29%
ritardo superiore a 2 anni 1/6 5%
Buon giorno.
Sono felice di informarvi che finalmente è pronta la guida definitiva, in formato pdf che in Ebook.
Inoltre un archivio completo di software e modulistica per redigere la vostra dichiarazione di successione.
Non esitare a scrivermi a guidamodello04@gmail.com
[1] Questo è il codice ufficio di BG 1- i restanti si possono
trovare al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Tabelle+dei+codici+tributo+e+altri+codici+per+il+modello+F23/Tabelle+dei+codici+degli+uffici+finanziari/
[2] In caso di agevolazione prima casa per
almeno un erede si paga l’imposta fissa di € 168,00 ( per le successioni aperte
dopo il 01/01/2014 l’imposta è elevata ad € 200,00
[3] Idem come sopra
[4] Moltiplicata per ogni voltura (non coincide
sempre con la provincia geografica)
per continuare a leggere scarica il resto il pdf su http://dfiles.eu/files/daj3k1x0j
1 Questo
è il codice ufficio di BG 1- i restanti si possono trovare al
seguente indirizzo
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Tabelle+dei+codici+tributo+e+altri+codici+per+il+modello+F23/Tabelle+dei+codici+degli+uffici+finanziari/
2
(NB:
nel caso in cui almeno un erede abbia usufruito di agevolazione
prima casa prima, potrà indicare € 168,00 sia per l’imposta
ipotecaria, sia per l’imposta catastale - €
200 se la data di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)
3
per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente
4
per ogni formalità di trascrizione richiesta
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