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martedì 9 luglio 2013

La Dichiarazione Di Successione: guida alla compilazione e presentazione del Modello 04


LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

(Modello 04)

La successione “mortis causa” costituisce uno dei modi di acquisto di diritti patrimoniali ed ha lo scopo e la funzione giuridica che attengono al diritto patrimoniale; ha il carattere della continuità fra de cuius e successore nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi; ha il carattere derivato dell’acquisto dei beni per successione traslativo quando il diritto trasmesso era già esistente in capo al de cuius, costitutivo,invece, quando l’erede acquisto un diritto che non esisteva nel patrimonio del de cuius, ma che nasce da un preesistente diritto di questi (usufrutto costituito per testamento).
Si parla di successione a titolo universale quando l’erede succede indistintamente nell’universalità dei bene del defunto per quota o per intero, si ha successione particolare (legato) quando un soggetto succede in uno o più de termitani diritti reali che però non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio.
Successione legittima, si ha ogni volta che il defunto non ha previsto con la sua volontà una forma di trasmissione ereditaria, essa viene effettuata in base a norma di legge che tengono in considerazione sia la linea di parentela (discendente, ascendente, collaterali) che il grado di parentela (il grado più elevato esclude gli altri). Ad esempio la presenza della moglie e di un figlio si avrà ½ alla moglie e ½ al figlio.
Successione testamentaria, allor quando il defunto ha previsto la disposizione patrimoniale alla sua morte; può essere olografa, segreta e pubblica.

CHI LA PRESENTA?
La dichiarazione di successione deve essere presentata:
1.               dai chiamati all’eredità, sia per legge che per testamento, o dai loro rappresentanti legali, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato;
2.               dai legatari, o dai loro rappresentanti legali;
3.               dagli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta dagli amministratori dell’eredità, dai curatori delle eredità giacenti o dagli esecutori testamentari.
Tutti i soggetti sopra indicati possono essere sostituiti da un’altra persona purché sia munita di delega con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del delegato e del delegante. 
In caso di presenza di più eredi tenuti alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che uno solo di essi la firmi e la presenti in ufficio per la registrazione.

CHI NON E’ OBBLIGATO A PRESENTARLA? (art. 48,  comma 5, d.lgs. 346/1990)
La presentazione della dichiarazione di successione non è obbligatoria quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
1.               l'eredità è devoluta al coniuge e/o ai figli (o figli dei figli) del defunto;
2.               le somme di denaro (c/c e deposito titoli) sono inferiori a  € 100.000,00
3.               non sono lasciati in eredità beni immobili (case o terreni) e diritti reali immobiliari.
Qualora siano presenti tutte le condizioni sopraindicate, sarà cura degli istituti di credito presentare un’apposita dichiarazione attestante l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate competente.

QUANDO E DOVE PRESENTARLA ?
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di morte del defunto presso qualunque ufficio della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate  competente in base al luogo di ultimo domicilio del defunto in Italia.
Nel caso in cui l’ultima residenza sia sconosciuta, è competente a ricevere la dichiarazione l’ufficio Territoriale di Roma 6-VIA CANTON 20 - 00144 ROMA.

DOVE POSSO TROVARE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE?
La dichiarazione deve essere compilata su apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio dell'Agenzia dell’Entrate o sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

COME SI COMPILA IL MODELLO DI DICHIARAZIONE?
Il modello 4 si compone di sette parti.
FRONTESPIZIO, a sua volta diviso in tre parti:
parte riservata all'ufficio: occorre indicare una delle seguenti opzioni:
·PRIMA DICHIARAZIONE: nel caso in cui non sia stata mai presentata alcuna dichiarazione per il defunto;
·MODIFICATIVA: viene presentata entro il termine previsto per la presentazione della prima, per modificare cespiti già dichiarati in precedenza;
·INTEGRATIVA: si presenta in caso di evento sopravvenuto dopo la morte del de cuius, per modificare l’asse ereditario dichiarato in precedenza, con l’aggiunta di nuovi beni 
·SOSTITUTIVA: viene presentata in caso di modifica della devoluzione, per esempio in caso di rinuncia all’eredità, ritrovamento di testamento o cambio di quote;
·AGGIUNTIVA: con la quale sostanzialmente si effettuano aggiunte a quanto dichiarato nella prima dichiarazione, che non determinano un incremento di valore (come ad esempio, inserimento nuovi eredi, diminuzione della rendita, rettifica dei dati catastali, inserimento nuovi immobili senza che aumenti il valore dell’asse ereditario).
dati anagrafici del defunto:  devono essere indicati i riferimenti anagrafici del soggetto deceduto;
asse ereditario, deve essere indicato l’importo complessivo dei successivi quadri B1, B2, B3 e B4, oltre al valore complessivo delle passività indicate nel quadro D.
Non deve essere invece compilato il riquadro relativo al totale dei beni venduti negli ultimi 6 mesi.

Poichè il modello dichiarativo non prevede nel frontespizio l'Indicazione delle donazioni, si chiede la collaborazione del contribuente di indicare tale dato a mano sopra la riga DEL TOTALE.
La donazione non rientra nel calcolo del totale, ma serve all'amministrazione per il calcolo del coacervo (somma di tutti i beni presenti al momento dell’apertura della successione compresi i lasciti effettuati in precedenza alla morte).
Non indicare una donazione ricevuta determina la violazione amministrativa di "Dichiarazione infedele" art.51 D.lgs.346/90, per la quale è prevista una sanzione pecuniaria.

ALBERO GENEALOGICO, deve essere indicato, in forma schematica, il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi ed il defunto, indicando anche coloro che hanno rinunciato all'eredità (se esistenti). Devono essere indicate, inoltre, le quote di ripartizione tra gli eredi.

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE, i documenti che devono di norma essere allegati alla dichiarazione di successione sono i seguenti:
·     dichiarazione sostitutiva dì atto notorio oppure autocertificazione resa da un erede su modello fornito dall’Ufficio, allegando un documento di identità, attestante certificato di morte e stato di famiglia del defunto al momento della morte;
·     per gli immobili storici, che sono esenti dall’imposta di successione, occorre altresì allegare un certificato rilasciato dalla Sovrintendenza ai beni artistici e culturali;
·     copia certificazione bancaria per i rapporti di c/c o di deposito titoli (con indicazione del saldo del c/c, comprensivo degli interessi maturati, alla data del decesso e dei prelevamenti eseguiti nei 4 giorni precedenti);
·     prospetto di liquidazione delle imposte dovute in auto-liquidazione, con ricevuta del pagamento mod. F23 o mod. F24;
·     eventuale copia del testamento ( se esistente) e dell’eventuale atto di rinuncia all'eredità (se esistono chiamati all’eredità che hanno rinunciato);
·     dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti se la dichiarazione comprende una o più abitazioni utilizzate come prima casa da uno o più eredi ( il beneficio prima casa estende i suoi effetti a tutti gli eredi);
·     copia dell'ultimo bilancio se oggetto di successione sia un'azienda;
·   copia registrata di eventuali verbali di inventario in caso di accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario o di apertura di cassette di sicurezza (all’apertura deve presiedere un notaio o un funzionario dell’Agenzia delle Entrate);
· copia documenti comprovanti le passività (spese funebri, spese sanitarie, mutui e debiti bancari,imposte, assegni e cambiali).

QUADRO A - EREDI E LEGATARI, in questo quadro devono essere indicati i dati di coloro che beneficiano della successione, uno per ogni casella,  che deve essere numerata progressivamente. In caso di eredi privi di codice fiscale, occorre preventivamente farne richiesta agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Specificare in caso di nipote se  ex filio (figlio) o ex frate (fratello).
In caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge del de cuius, che mantiene comunque il diritto di abitazione presso l’immobile familiare, vi è comunque l’obbligo di indicare tale diritto nel quadro A.
Altresì deve essere indicato il soggetto citato nel quadro delle donazioni ricevute in precedenza, anche se per legge/testamento non risulti beneficiario.

QUADRO B -ATTIVO EREDITARIO, in questo quadro devono essere indicati i beni che fanno parte dell’asse ereditario. Il quadro è a sua volta diviso in quattro parti:

B1 - immobili e diritti reali immobiliari, in cui deve essere indicato ognuno degli immobili compresi nell'attivo ereditario desunti dalla visura o dal certificato catastale rinvenibile c/o Agenzia del Territorio.
Si raccomanda al contribuente di inserire tutti i dati relativi all’immobile (foglio, numero, subalterno, categoria, ecc.. in particolare il codice catastale del comune) presenti nella visura catastale in quanto quest’ultima non è un documento da allegare obbligatoriamente alla successione. 
Per le dichiarazioni di successione deve essere indicato il valore relativo alla quota di possesso del defunto, calcolato in base ai seguenti criteri:
RENDITA CATASTALE   X     (vedere il moltiplicatore corrispondente alla data di morte)

moltiplicatore rivalutato fino al 31/12/1996
moltiplicatore rivalutato dal 01/01/1997 fino al 31/12/2003
moltiplicatore rivalutato dal 01/01/2004 fino al 31/07/2004
moltiplicatore rivalutato dal
01/08/2004
Fabbricati categoria A,B,C (esclusi A/10 e C/1)
100
105
115,5
126
A/10 (uffici) e cat. D
50
52,5
57,75
63
C/1 (negozi) e cat. E

35,7
39,27
42,84
Terreni

93,75
103,125
112,5
Prima casa di abitazione

105
115,5
115,5
Per i fabbricati in costruzione o privi di rendita catastale e per i terreni edificabili il valore è quello di mercato (valore venale).
N.B.: In caso di immobile per il quale si richiede di usufruire dell’agevolazione “prima casa”, è opportuno dichiarare nelle righe riservate alle “Osservazioni” in corrispondenza dell’immobile e/o della pertinenza interessati dall’agevolazione, il nome dell’erede che la richiede.
B2 – azioni e titoli, in cui devono essere indicate le azioni, le quote di partecipazione al capitale di società, i titoli ed i fondi comuni di investimento. Si ricorda che i Titoli di Stato, anche se compresi nei fondi comuni di investimento, non sono soggetti a tassazione ma è opportuno comunque indicarli. Nel caso di titoli compresi nei fondi, occorre pertanto un'attestazione da parte dei gestori del fondo che, oltre a dichiarare il valore delle quote intestate al defunto, precisi la composizione del fondo, con la percentuale riferibile ai Titoli di Stato.
B3 – aziende, in cui vanno indicate le aziende entrate in successione; il valore, in questo caso, è dato dal patrimonio netto contabile (senza aggiungere l'avviamento e senza rivalutazione delle immobilizzazioni). E’ opportuno allegare un bilancio alla data di apertura della successione.
B4 - altri beni, in cui vanno indicati i crediti del defunto (c/c bancari, c/c postali, liquidazioni da parte di enti privati o assicurativi), i depositi in cassetta di sicurezza (allegare il verbale di apertura della cassetta redatto dal notaio o dal funzionario dell’Agenzia, regolarmente registrato). In caso di richiesta di rimborso di un eccedenza IRPEF derivante da precedente dichiarazione dei redditi occorre attendere apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate prima di inserire il credito in questa sezione. Di solito tale comunicazione avviene circa due anni dopo la data di morte.
QUADRO C - DONAZIONI, in cui vanno indicate le donazioni che il defunto ha effettuato nei confronti degli eredi e legatari, ed il relativo valore alla data del decesso.
QUADRO D - PASSIVITÀ, in cui vanno dichiarati i debiti che il defunto aveva a suo carico al momento dell'apertura della successione. In caso di riconoscimento di debito occorre sempre produrre il titolo in originale o in copia autentica; a titolo esemplificativo, occorre esibire:
·      fattura spese funerarie (spesa massima detraibile € 1.032,00);
·      copia atti di mutuo per i beni facenti parte dell’asse ereditario, corredata da una dichiarazione di sussistenza di debito rilasciata dalla banca, con firma autentica;
·      fotocopie versamenti delle imposte;
·      documenti comprovanti le spese mediche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto, sostenute da un erede, con quietanza anche anteriore alla data del decesso;
·      debiti cambiari: cambiale o pagherò in copia autentica, dichiarazione del creditore con firma autenticata;
·      assegni: protestati e dichiarati dal creditore con firma autentica;
·      debiti presso Istituti di Credito relativi a conti correnti e aperture di credito: occorre il certificato rilasciato dalla banca con l’estratto integrale dei movimenti del conto relativo agli ultimi 12 mesi antecedenti il decesso o, in caso di saldo passivo a tale data, dall’ultimo saldo attivo registrato.

QUANTE COPIE SI PRESENTANO IN UFFICIO?
La dichiarazione di successione può essere presentata presso l’ufficio competente, anche mediante spedizione per raccomandata (in tal caso farà fede il giorno di consegna all’ufficio postale), in tante copie come di seguito specificato:
·       una copia per l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
·       una copia per ogni Comune competente in base agli immobili oggetto di successione (al fine di effettuare la variazione IMU);
·       una copia per ogni Ufficio dell’Agenzia del Territorio competente in base agli immobili oggetto di successione (queste copie saranno vidimate e riconsegnate al contribuente per le volture catastali, che dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla data di presentazione in ufficio);
·       una copia in bollo per ogni istituto di credito con cui il defunto intratteneva rapporti finanziari (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per consentire lo svincolo dei conti intestati al defunto.)



          Le marche da bollo
 
L'argomento non è chiaro! Ogni ufficio ha la sua regola sia in termini di costi sia nelle modalità di pagamento. Così come per i tributi speciali, che tratteremo in seguito, suggerisco di fare una telefonata all'ufficio di competenza. Quello che segue è un esempio per l'ufficcio di Bergamo 1.
In caso di richiesta di copia conforme sulla domanda si applica una marca da bollo di € 16,00 ed una marca da bollo di € 7,50 per ogni copia richiesta , inoltre si applica una marca da bollo di € 16,00 ogni 4 facciate scritte;. Qualora la copia richiesta sia in carta libera, si pagheranno soltanto i diritti di segreteria di € 7,50 per ogni copia richiesta.
QUANTO DEVO PAGARE?
Nel caso in cui nella successione rientrino anche dei beni immobili occorre effettuare un calcolo per determinare le imposte da pagare (tecnicamente diremo “auto-liquidate”):

fac –simile compilazione modello F23
6. UFFICIO P ENTE                                                     7.COD. TERRITORIALE                                            8.CONTENZIOSO                             9.CAUSALE                10.ESTREMI DEL DOCUMENTO
TMF[1]


SA

11. COD. TRIBUTO         12. DESCRIZIONE                                                                     13. IMPORTO                                          14. COD. DESTINATARIO
649 T
IMPOSTA IPOTECARIA
2%[2]

737T
IMPOSTA CATASTALE
1%[3]

778T
TASSA IPOTECARIA
35,00

456T
IMPOSTA DI BOLLO
64,00

964T
TRIBUTI SPECIALI
24,80 [4]

il modello di pagamento F23 è reperibile presso gli uffici postali, le banche o sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Le imposte devono essere pagate dal contribuenti prima di recarsi all’Ufficio per la presentazione della dichiarazione dei successione.

COSA SUCCEDE SE PRESENTO LA DICHIARAZIONE IN RITARDO?
Se la presentazione della dichiarazione di successione con il relativo pagamento delle imposte avviene dopo il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione, le imposte  auto-liquidate (imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria) possono essere versate, avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso (ex art. 13 d.lgs 471/1997) con il pagamento degli interessi nella misura del tasso legale rapportati ai giorni di ritardo rispetto il termine di scadenza; dovranno essere versate contestualmente anche le sanzioni ridotte nella seguente misura:

Il ravvedimento sprint può essere utilizzato solamente nei primi 14 giorni di ritardo. In pratica,  per il primo giorno di ritardo si applica una percentuale dello 0,2%. Per ogni giorno di ritardo si conteggia in più la percentuale dello 0,20%. Quindi il secondo giorno la sanzione sarà dello 0,40%,  il terzo dello 0,60 e così via sino al 14 giorno. Dopo i 14 giorni la percentuale di sanzione sarà del 3%.
ritardo di gg. 1 1/15 0,20%
 ritardo di gg. 2 2/15 0,40% 
ritardo di gg. 3 3 /15 0,60% 
ritardo di gg. 4 4 /15 0,80% 
ritardo di gg. 5 5/15 1,00%
 ritardo di gg. 6 6 /15 1,20%
 ritardo di gg. 7 7 /15 1,40%
 ritardo di gg. 8 8 / 15 1,60% 
ritardo di gg. 9 9 /15 1,80% 
ritardo di gg. 10  10/15 2,00%
 ritardo di gg. 11 11/15 2,20%
 ritardo di gg. 12 12/15 2,40% 
ritardo di gg. 13 13/15 2,60%
 ritardo di gg. 14 14/15 2,80% 
ritardo tra 15 e 30 gg.     1/10 3,00%
 ritardo tra 31 e 90 gg.   1/9 3,33% 
ritardo tra 91 gg. e 1 anno   1/8 3,75%
 ritardo tra 1 e 2 anni   1/7 4,29% 
ritardo superiore a 2 anni   1/6 5%


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[2]    In caso di agevolazione prima casa per almeno un erede si paga l’imposta fissa di € 168,00 ( per le successioni aperte dopo il 01/01/2014 l’imposta è elevata ad € 200,00
[3]    Idem come sopra
[4]    Moltiplicata per ogni voltura (non coincide sempre con la provincia geografica)
per continuare a leggere scarica il resto il pdf su http://dfiles.eu/files/daj3k1x0j
2 (NB: nel caso in cui almeno un erede abbia usufruito di agevolazione prima casa prima, potrà indicare € 168,00 sia per l’imposta ipotecaria, sia per l’imposta catastale - € 200 se la data di apertura della successione è dopo il 01/01/2014)

3 per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente
4 per ogni formalità di trascrizione richiesta
5 per ogni conservatoria